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Tirocini: deroghe per lo svolgimento fuori regione

Anche l’Abruzzo si dota di linee di indirizzo che indicano le ipotesi di deroga all’obbligo di svolgimento all’interno del territorio regionale dei tirocini curriculari.

 

Dopo l’intesa sottoscritta in sede di Conferenza delle Regioni che ha recepito, dopo diversi anni e numerose istanze, la possibilità di derogare alla normativa sulla contestualità territoriale del tirocinio curriculare, gli uffici del Servizio Formazione hanno emanato un provvedimento ad hoc che si applica ai percorsi già autorizzati, ai percorsi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali, e ai cosiddetti corsi preparatori, cioè quei corsi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione.

Le linee di indirizzo della Regione prevedono cinque ipotesi di deroga: nel caso in cui in regione non sia stato attivato il corso di formazione obbligatoria, in questo caso il tirocinio curriculare può essere svolto nella regione di residenza del tirocinante; nel caso in cui sia rilevante la distanza tra la sede che ospita il tirocinio e la residenza dell’allievo e la sede dell’azienda si trovi fuori il territorio regionale ma confini con esso. L’obiettivo è contenere i costi di frequenza a carico dell’allievo. Nel caso in cui in regione non ci siano aziende nelle quali è possibile realizzare il tirocinio, in questo caso il tirocinio può essere svolto nella sede dell’azienda in qualunque regione essa si trovi. Nel caso in cui la Regione sottoscriva accordi con altre regione ed infine nel caso dei corsi di formazione dei maestri di sci che possono trasferirsi in altre regioni nel caso in cui ci sia assenza di neve.

È importante precisare, sottolineano dagli uffici regionali, che la regola principale rimane la contestualità territoriale del tirocinio curriculare e che la Regione, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito, decide di volta in volta se farvi ricorso o meno. Questo significa che non esiste alcun automatismo applicativo nel caso venga presentata istanza che possiede le caratteristiche indicate nelle Linee guida. Infine, le deroghe indicate nelle Linee guida non si applicano ai percorsi per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario, i cui allievi hanno l’obbligo di svolgere il tirocinio curriculare in regione senza alcuna ipotesi di deroga.