Permessi elettorali non pagati: respinto il ricorso di Stellantis

Un contratto collettivo di lavoro non può stravolgere la legge; con tale motivazione la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Sevel/Fca Italy, ora Stellantis Europe Atessa, condannata per non aver pagato i permessi elettorali nel 2014.

 

Già nel gennaio del 2019 la Corte D’Appello de L’Aquila aveva respinto il ricorso della Sevel contro la sentenza del Tribunale di Lanciano in cui l’azienda era stata condannata per non aver pagato i permessi elettorali a lavoratori impegnati nei seggi elettorali come rappresentanti di lista nelle elezioni Europee, Regionali e Comunali del 2014.

Il ricorso è stato patrocinato da USB lavoro privato rappresentato dall’avvocato Enrico Raimondi del foro di Chieti. Il 10 luglio scorso la Cassazione, presieduta da Adriana Doronzo, ha respinto il ricorso di Sevel/Fca Italy ritenendo i motivi infondati o del tutto infondati ed ha confermato integralmente quanto stabilito dal Giudice del lavoro di Lanciano; cioè che una contrattazione aziendale non può introdurre una deroga in pejus rispetto alla legge, che in sostanza afferma il rapporto gerarchico fondato sull’inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo.

 

In linea generale il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizioni stabilite direttamente dal Legislatore. Dunque l’accordo sindacale esistente tra Sevel e i sindacati Fim – Cisl, Uilm – Uil, Fismic e Ugl, contro l’assenteismo elettorale e contro i lavoratori impegnati nei seggi, per cui fu disposta la chiusura dello stabilimento nei giorni 26,27 e 28 maggio 2014 e i successivi recuperi produttivi, non poteva essere applicato a tutti i lavoratori e che ai lavoratori impegnati come rappresentanti di lista dovevano essere concessi i giorni di riposo spettanti per legge ed essere regolarmente pagati. Per Romeo Pasquarelli, responsabile USB Lavoro Privato Abruzzo e Molise: “Ringraziamenti particolari vanno a Fabio Cocco, ai tempi dei fatti Responsabile USB lavoro privato e promotore del ricorso, all’avvocato Raimondi, nonché ai lavoratori che hanno deciso di farsi rappresentare da USB per la tutela dei propri diritti. Si chiude una vicenda che ci ha visto ancora una volta dalla parte della ragione ed è stata ristabilita giustizia contro un abuso aziendale e avvallato dai sindacati firmatari del CCSL”.

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