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Nuova legge urbanistica: definiti i rilievi della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha definitivamente sciolto il nodo sulla Legge Urbanistica approvata dalla Regione Abruzzo, ritenendo valide le motivazioni e le ulteriori precisazioni inserite relativamente alle misure urgenti di semplificazione.

 

È stato riconosciuto il diritto di estensione della possibilità di accesso ‘ai benefici per il recupero dei sottotetti per i fabbricati esistenti alla data del 30 giugno 2019’, altrimenti fermo al 2011, mentre abbiamo puntualizzato meglio il rispetto rigoroso del Piano Paesaggistico, così come il rispetto delle normative comunali vigenti in termini di urbanistica, e la decisione della Corte, che ha approvato la legge, ha confermato la bontà dell’obiettivo cardine dell’intero dispositivo normativo, ovvero ridurre i tempi della burocrazia e snellire le procedure, un tema su cui abbiamo lavorato con l’assessore delegato Nicola Campitelli che ringrazio per l’impegno profuso.

 

È stato invece dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 42 della legge finanziaria, con il quale avevamo disposto l’esclusione dall’erogazione di aiuti e benefici economici dei soggetti che si macchiavano di reati persecutori o di maltrattamenti in ambito familiare, misura nata a supporto e rinforzo delle norme contro i femminicidi, e che, evidentemente, cercheremo di capire come riproporre sempre nel rispetto delle norme rispetto costituzionale e legalità”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando la sentenza definitiva emessa dalla Corte Costituzionale sui ricorsi presentato dal Governo contro la Legge finanziaria 2020 della Regione Abruzzo-Legge di Stabilità regionale 2020.

In sostanza il Governo Conte aveva osservato alcuni articoli della Legge, e sulle obiezioni sollevate abbiamo subito aperto un confronto istituzionale per illustrare meglio le motivazioni delle scelte operate – ha spiegato il Presidente Sospiri -. Nel dettaglio, si contestava il ‘rischio’ di retroattività di alcune norme inserite, ritenendo che le stesse avrebbero avuto l’effetto di consentire il condono di abusi commessi dopo il 2011, di annullare l’efficacia delle norme urbanistiche comunali vigenti nei singoli territori e di esporre al rischio di violare le disposizioni sui vincoli paesaggistici, obiezione, quest’ultima, sollevata dal MiBact. La Regione Abruzzo si è subito resa disponibile a introdurre una ulteriore precisazione, ovvero la dicitura ‘rispetto del Piano Paesaggistico’, seguendo la segnalazione del Ministero in quanto non comportava alcuna ripercussione sull’impianto generale della norma regionale.

 

Le migliorie introdotte dal Governo regionale hanno fatto concretamente cessare la materia del contendere, mentre la stessa Corte Costituzionale ha sacramentato la bontà delle scelte inerenti la semplificazione procedurale e amministrativa sulla materia del recupero dei sottotetti ai fini abitativi con l’estensione dell’ammissibilità al beneficio per i fabbricati esistenti al 30 giugno 2019 in deroga agli strumenti urbanistici comunali, una misura che, evidentemente, tende una mano concreta alle famiglie che magari hanno un sottotetto che può essere destinato ad abitazione per un figlio, misura fondamentale, oserei dire, in un momento storico tanto particolare e critico come quello che stiamo vivendo di conseguenza all’emergenza pandemica. Non ha invece superato l’esame di costituzionalità il comma 4 dell’articolo 42 – ha aggiunto il Presidente Sospiri -, la norma con la quale si concedono benefici e agevolazioni in termini di accesso ad alloggi popolari per quegli uomini che, cessato un matrimonio, si ritrovano senza casa, destinata ai figli o alla moglie, ma con l’obbligo di provvedere comunque al mantenimento della prole e con l’onere di ritrovare un appartamento da prendere in locazione con relative spese, una condizione che spesso ha determinato situazioni di forte criticità e contrasto sociale.

 

Con il comma 4, però, escludevamo dall’accesso a tali sostegni le persone che si macchiavano e venivano condannati per reati contro la persona, ovvero di ‘casi’ di maltrattamenti o atti persecutori nei confronti della famiglia stessa, ex moglie o figli. A suscitare le perplessità della Corte costituzionale è stata propria la definizione di ‘reati contro la persona’, in qualche modo troppo ampia e generica, che, evidentemente, dovremo puntualizzare meglio in futuro, credendo in una misura che mira a tutelare le famiglie, contro il fenomeno dei femminicidi. Resta la soddisfazione – ha ancora detto il Presidente Sospiri – per la validità di quella norma urbanistica in cui abbiamo fortemente creduto e che sicuramente supporterà il rilancio del comparto in Abruzzo”.