Tale scelta è in contrasto con la normativa che prevede un “periodo di raffreddamento” allo scopo di evitare un possibile condizionamento illegittimo dell’azione amministrativa.
Questi i fatti: il 13 febbraio scorso l’assemblea ordinaria dei soci Fi.R.A. S.p.A., la società in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società unica, nata dalla fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo S.p.A., altra partecipata regionale. Nel cda della nuova società regionale compaiono il dott. Stefano Cianciotta, già presidente e A.D. di Abruzzo Sviluppo, e la dott.ssa Nicoletta Salvatore, già vicepresidente di Abruzzo Sviluppo, entrambi cessati dal loro incarico precedente a dicembre.
“Il Decreto n. 39 dell’8 aprile 2013 – spiega D’Alfonso – reca disposizioni precise in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico. L’art. 7, comma 1, lettera d) del citato Decreto stabilisce che non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a chi nell’anno precedente ha ricoperto l’incarico di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. Dalla lettura dei richiamati articoli di legge – prosegue il deputato – e da una consolidata giurisprudenza in materia è mia opinione che la nomina nel cda di Fi.R.A. S.p.A. del dott. Cianciotta e della dott.ssa Salvatore non rispetti il “periodo di raffreddamento”, ovvero quel lasso di tempo che deve intercorrere al fine di escludere una ipotesi di condizionamento capace di alterare il perseguimento dell’interesse pubblico dominante”.
L’interrogazione chiede se il Ministro disponga di elementi sulla situazione esposta in premessa, se condivida il quadro interpretativo sopra illustrato e, per quanto di sua competenza, intenda adottare iniziative volte a garantire il rispetto della normativa vigente, che prevede per tali fattispecie l’inconferibilità dell’incarico in questione.