La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge regionale n.10 del 2004 sulla caccia, nella parte in cui, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, “possono avvalersi”, tra l’altro, anche “dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione”, e annovera questi ultimi, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani.
“La sentenza – spiega Augusto De Sanctis della Stazione Ornitologica Abruzzese – conferma l’orientamento della Corte Costituzionale sul divieto di estensione a tutti i cacciatori delle iniziative di controllo della fauna selvatica che invece, come previsto dalla legge nazionale, possono essere attuate esclusivamente dalle guardie provinciali coadiuvate, nel caso, dai proprietari o conduttori dei fondi se aventi la licenza di caccia, dalle guardie forestali e dalla guardie comunali se munite di licenza venatoria.
La Corte ribadisce che i piani di controllo della fauna sono distinti dall’attività venatoria, ma sono indirizzati solo a contenere il numero di animali presenti su un dato territorio se si evidenziano danni all’ambiente o alle colture”.
“Per questo la norma nazionale – aggiunge – ha inteso porre dei limiti al coinvolgimento di tutti i cacciatori, restringendo appunto la possibilità di intervento ai soli proprietari e alle guardie venatorie. Pertanto la norma regionale che era stata usata dalla Provincia di Teramo per normare il controllo è stata ritenuta illegittima confliggendo con quella nazionale”.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il Tar per l’Abruzzo nell’ambito del ricorso presentato da Enpa, Lega antivivisezione (LAV) e Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC), per ottenere l’annullamento della delibera del presidente della Provincia di Teramo del 10 marzo 2016, n. 92, con cui l’ente ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi, adottata in attuazione dell’art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004.