Edilizia residenziale pubblica: la proposta di legge per le assegnazioni

Ecco le principali novità introdotte dalla proposta di legge firmata dal presidente della regione Marco Marsilio e dall’assessore delegato Guido Liris (Fdi)

RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ – Il provvedimento introduce maggiore equità e controlli più efficaci e puntuali in ordine al rispetto dei requisiti di accesso all’alloggio popolare.

GLI ITALIANI, MAI PIÙ DI SERIE B – Come già avviene per i cittadini italiani, anche gli stranieri dovranno dimostrare il possesso delle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

CASE POPOLARI SOLO AI CITTADINI ONESTI – La legge propone un inasprimento delle cause di esclusione e di decadenza dal beneficio per chi si macchia di reati di vario genere, tra cui quelli contro la PA, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, il patrimonio e la persona. L’attuale limite di condanna, superiore a 5 anni di reclusione per l’assegnazione della casa popolare, viene abbassato a 3 anni.

NESSUNA CASA POPOLARE PER CHI OFFENDE LA NAZIONE E LE SUE ISTITUZIONI
La riforma introduce il principio per cui chiunque non rispetti la Nazione, le sue istituzioni e i suoi emblemi, non ha diritto all’alloggio popolare; quindi viene escluso o decade chi si macchia del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

MAGGIORE TUTELA PER LE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA – La legge introduce la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per gli autori di delitti di violenza domestica, mantenendo però il diritto di abitazione per i conviventi.

FUORI I FURBI – Tolleranza zero per chi si rende responsabile di allacci abusivi alle utenze domestiche.

COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA – Il provvedimento garantisce la formazione culturale dei giovani, inserendo tra le cause di decadenza dal beneficio coloro che abbiano riportato denunce per inosservanza dell’obbligo scolastico per i figli minori.

ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEI GENITORI SEPARATI – L’iscrizione ai bandi viene aperta anche ai coniugi separati o divorziati, i quali, seppur nominalmente titolari di case di proprietà, non possono usufruirne in quanto assegnate dalla legge all’altro coniuge e si trovano pertanto in forte difficoltà economica e abitativa.

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