Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari pubblici e privati esposti a un elevato rischio di contagio, considerata appunto la elevata probabilità che gli stessi vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
Afferma il Direttore “ad una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono tutelati: i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”
Continua il Direttore Negri “le predette situazioni non esauriscono, però, l’ambito di intervento Inail in quanto possono verificarsi tanti altri casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali potrebbe mancare l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti. In questi casi, la tutela assicurativa Inail seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente elementi quali: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
Inoltre, gli eventi infettanti accaduti durante il tragitto casa lavoro e viceversa, rilevando allo stesso modo degli incidenti stradali, sono configurabili come infortuni in itinere.
Resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, di trasmettere telematicamente alle Sedi Inail di competenza il certificato medico di infortunio (previsto dall’articolo 53 del T.U. n. 1124/65).
Anche i datori di lavoro pubblici o privati assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia di infortunio; in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Conclude il Direttore Negri “nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari la rendita a superstiti e, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Quest’ultima prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati Inail che per quelli per i quali non sussiste l’obbligo assicurativo inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc..