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Attività consentite nella zona arancione: i chiarimenti

Con riferimento all’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 con la quale la regione Abruzzo è sottoposta alle misure restrittive della c.d. “zona arancione” di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e in considerazione della previsione normativa relativa al divieto di “ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune” con la presente si chiarisce che, fermo restando comunque il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio come previste dalle norme sanitarie.

  1. a) la raccolta delle olive e gli spostamenti per andare e per tornare dai frantoi sono consentiti al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione all’interno della fascia oraria diurna (dalle 5 alle 22); esclusivamente per gli agricoltori professionisti (imprenditori agricoli, dipendenti delle imprese agricole e coltivatori diretti) gli spostamenti per andare e per tornare dai frantoi sono consentiti anche durante gli orari notturni ricompresi dalle 22 alle 5 del giorno successivo;
  1. b) l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:
  1. tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
  2. copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
  3. se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del modello F24;

la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza;

  1. c) è consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere orti, vigneti, aree ortofrutticole private e ricoveri di animali;
  1. d) per quanto riguarda l’esercizio dell’attività venatoria si resta in attesa di pronunciamenti ed indicazioni

da parte del Ministero e delle autorità competenti appositamente interpellate, con l’auspicio che possa essere consentito lo spostamento anche al di fuori del proprio comune, al fine di contenere le popolazioni, in particolare, di cinghiali, nell’interesse pubblico di salvaguardia dell’incolumità e della salute dei cittadini (incidenti stradali e diffusione della peste suina), nonché per limitare copiosi danni all’agricoltura.

I chiarimenti sono contenuti in una nota diffusa dal vice-presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente.