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Abruzzo

Acqua Gran Sasso, depositato emendamento per avere commissario e 130milioni di euro

Nella giornata odierna è stato depositato presso il Senato della Repubblica l’emendamento riguardante la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso attraverso la previsione di un Commissario. 

“Ringrazio il Ministro Danilo Toninelli che finalmente, dopo numerosi anni, sta cercando di risolvere concretamente questa gravissima criticità su cui i precedenti Governi sono sempre rimasti in silenzio – dichiara il Deputato Fabio Berardini – Con questo emendamento il Governo ha anche stanziato le risorse economiche pari a 124,5 milioni di euro per coprire la messa in sicurezza. Infatti nel testo dell’emendamento viene previsto che: agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 21,5 milioni per l’anno 2019 e 51,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali’ della missione Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze”, conclude il deputato del Movimento 5 Stelle.

Ecco il testo dell’emendamento:

“Art. 4-bis.

(Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con  il Presidente della Regione Abruzzo, è nominato un Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di tre anni e può essere rinnovato.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. 

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da personale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle amministrazioni territoriali, degli Enti e degli Istituti di ricerca e delle Università, nonché di ANAS SpA. 

4. E’ costituita una “Cabina di coordinamento”, presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, con compiti di indirizzo, di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti, nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L’Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Comuni di L’Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell’ANCI, uno per la provincia di L’Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La costituzione e il funzionamento della cabina di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

6. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le tempistiche per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, nonché la costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

7. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all’interno dei Laboratori dell’I.N.F.N., al fine di garantire la tutela dell’acquifero del Gran Sasso e l’uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei Laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L’Aquila, l’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall’attività del Commissario Straordinario. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall’attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza, di cui all’articolo 94, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario Straordinario.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate o risorse di altra natura.

9. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 3 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

10. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di 20 milioni l’anno 2019, 50 milioni per l’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021. 

11. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 21,5 milioni per l’anno 2019 e 51,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali’ della missione Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente