Abruzzo, nomina dirigente senza requisiti: Regione condannata al risarcimento

L’Aquila. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila, Anna Maria Tracanna, ha nuovamente condannato la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali connessi alla nomina di un dirigente regionale avvenuta nel 2018.

 

In questo caso di tratta della nomina del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Sabrina Di Giuseppe, (delibera n. 285 del 30 aprile 2018 della Giunta Regionale), su proposta dell’allora Presidente  Luciano D’Alfonso, e del Vice Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Giancarlo Misantoni, per conto del Direttore assente per congedo.

Il Giudice, accertata la mancanza dei requisiti richiesti in capo alla prescelta, ha dato ragione a Sebastiana Parlavecchio, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Ruzza del Foro di L’Aquila, che aveva presentato ricorso nel gennaio 2019, e ha evidenziato: “Va infatti considerato da un lato che la ricorrente, dal 2010 e per un quinquennio ha ricoperto incarichi dirigenziali ed in particolare presso il Servizio Demanio Idrico sia presso il Servizio Qualità delle Acque e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con competenze strettamente collegate con quelle oggetto dell’incarico in esame, conseguendo tutti gli obiettivi assegnati, dando prova altresì di capacità manageriali e gestionali, dimostrando in ogni caso una indubbia complessiva esperienza rispetto agli altri candidati, non solo a chi ha ricevuto l’incarico”.

La sentenza è interessante nella parte in cui sottolinea “Il ristrettissimo lasso di tempo intercorso tra l’invio dei 38 curricula, la predisposizione della proposta e la della deliberazione della Giunta – il tutto avvenuto, come detto, nell’arco della giornata del 30 aprile 2018 – tradisce, se non un palese omissione, una frettolosa e superficiale condotta nell’esame e nella comparazione dei curricula pervenuti.

Non vi è traccia, infatti, in atti, dello svolgimento di alcuna procedura di valutazione dei candidati – e non solo della prescelta – in ragione dei criteri previsti dall’Avviso di selezione ….., venendo meno l’amministrazione, anche sotto tale profilo, all’obbligo di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie valutazioni, a fronte dell’obbligo dell’amministrazione stretta di procedervi, anche in via comparativa e di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali. Detto obbligo, nel caso di specie è rimasto completamente inadempiuto e la Regione Abruzzo non può che ritenersi responsabile dei danni arrecati per non aver eseguito la prestazione a suo carico.”

Già in passato la Regione Abruzzo è stata condannata a risarcire i danni per la nomina di dirigenti regionali in mancanza dei necessari titoli e requisiti; è il caso delle due sentenze di primo e di secondo grado favorevoli al dirigente regionale Carlo Massacesi, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Corti, inerenti la nomina a Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa di Vincenzo Rivera.

 

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