In particolare il progetto di legge va a modificare in primo luogo l’articolo 6 (Nomina, requisiti ed incompatibilità) della Legge regionale numero 24/2018 introducendo i requisiti, prima non previsti, che bisogna possedere per poter rivestire la funzione di Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Nello specifico si prevede che il Garante sia scelto tra persone in possesso di laurea in discipline giuridiche o umanistiche, competenza giuridico – amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia, esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio e dell’intervento sulla devianza minorile.
Inoltre, il progetto di legge va ad eliminare l’incompatibilità della carica di Garante con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e di qualsiasi commercio o professione e prevede, nel caso di conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il progetto di legge apporta poi una modifica all’articolo 9 (Indennità) della Legge regionale numero 24/2018 volta a stabilire che al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.