In serata sono state pubblicate le motivazioni con le quali il presidente del Tar Abruzzo, Umberto Realfonzo, ha accolto la richiesta di sospensiva chiesta dal Governo sull’ordinanza con la quale, lo scorso 6 dicembre, il presidente della Regione, Marco Marsilio, aveva riportato l’Abruzzo in zona arancione.
Il decreto del presidente del Tar, nell’accogliere il ricorso (la discussione nel merito è fissata per il 13 gennaio), fissa un elemento piuttosto scontato. “La competenza esclusiva del Ministro della salute a provvedere alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base di scenari differenti e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che sono basati su un complesso sistema di ben 21 indicatori che misurano non solo l’indice Rt, ma anche, ad esempio, la capacità di risposta del sistema sanitario regionale”, si legge nel dispositivo.
Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”.: In sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero della Salute.
Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute. In linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente riconosciuto dall’ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello. In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un provvedimento che lede direttamente una prerogativa esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di legge”.