Per il Consiglio dei Ministri la norma presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 che, intervenendo nell’ambito della disciplina dell’avvio delle attività economiche, ponendosi in contrasto con le disposizioni statali interposte, violando la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e tutela della concorrenza, dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma lettere m), e) ed s) della Costituzione.
Inoltre le norme della legge regionale derogano i decreti legislativi 126, 127 e 222 del 2016 che, in attuazione degli articoli 2 e 5 della legge n. 124 del 2015, riscrivono la disciplina della conferenza di servizi e novellano l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’impugnazione della norma fa seguito ad analogo provvedimento per un’altra legge regionali, la cosiddetta “salva scantinati”, Legge n.40 del 1-8-2017 – Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.
Quest’ultima, si legge sul sito del Dipartimento, presenterebbe profili di illegittimità con riferimento alle disposizioni contenute agli articoli 4, 5 e 7, e, per i motivi e nei limiti specificati nel provvedimento,è stata impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Non resta che attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale, per entrambi i provvedimenti, in particolare per la LR 40 della quale, numerosi comuni, stanno già recependo le indicazioni.