Nell’ottobre scorso, si legge in una nota, il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva del calendario venatorio della Regione Abruzzo. Ora, con la sentenza di merito, non solo ha accolto le principali critiche sollevate dalle associazioni, ma ha anche ritenuto fondata l’eccezione di costituzionalità della Legge Regionale 10/2004 sull’attività venatoria in Abruzzo nella parte che disciplina un aspetto fondamentale, il Comparto Unico sulla Migratoria.
Il WWF Abruzzo esprime grande soddisfazione sulla decisione del Tar. Intanto il Collegio ha soddisfatto l’esplicita richiesta delle associazioni di discutere nel merito il ricorso pur essendo scaduto il Calendario Venatorio 2011-2012. Infatti ha ritenuto che sia interesse non solo dei ricorrenti ma anche della stessa Regione Abruzzo, conoscere le motivazioni di merito sulle eccezioni sollevate anche per adeguare i futuri calendari venatori.
Molte le criticità evidenziate dalle associazioni. Tra queste, si era consentita l’apertura alla caccia per specie in declino e l’ampliamento del periodo di caccia per queste e altre specie (come frullino, moretta, marzaiola, mestolone, codone, canapiglia, fischione, beccaccino) discostandosi dai periodi e dalle modalità gestionali indicati dall’Ispra. Per il primo punto il WWF aveva sostenuto che la Regione Abruzzo permetteva la caccia per diverse specie in declino, soprattutto acquatiche, nonostante non avesse prodotto censimenti recenti e nonostante i dati raccolti dalla Stazione Ornitologica Abruzzese indicassero una presenza minima in Abruzzo delle specie in questione (meno di 5.000 unità, per alcune pochi individui). In una tale situazione non solo la Regione Abruzzo ha comunque aperto la caccia a queste specie ma ha anche previsto carnieri inusitati rispetto alla reale consistenza numerica delle specie in Abruzzo (il WWF aveva evidenziato il fatto clamoroso che la Regione consentiva un prelievo teorico di 3.825.000 individui l’anno per queste specie).