Di seguito, la nota inviata da Aeranti-Corallo:
“Con provvedimento cautelare monocratico n.1562/2012 reso in data odierna, nell’ambito del giudizio n. 2941/12 avanti il TAR Lazio, è stato sospeso, nei limiti dell’interesse azionato in tale giudizio, fino alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2012, alla quale è stata fissata la trattazione in sede Collegiale dell’istanza cautelare, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011, recante “Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell’area tecnica dell’Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)” con il quale le suddette scadenze sono state fissate a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012. Con l’istanza di sospensiva, che verrà trattata in sede collegiale all’udienza del 23 maggio 2012 avanti la I sezione del TAR Lazio, l’impresa televisiva ricorrente ha chiesto, in particolare, l’emanazione del provvedimento cautelare al fine del riesame del decreto impugnato da parte del Ministro dello Sviluppo Economico affinché quest’ultimo fissi le nuove date dello switch off nell’area tecnica n. 11 sul presupposto che dovrebbe intercorrere un intervallo di almeno tre/quattro mesi tra la data di rilascio dei diritti di uso delle frequenze e la data di inizio di tale switch off. Nel ricorso si evidenzia, tra l’altro, che nonostante la fissazione dello switch off dell’area 11 a partire dal 7 maggio 2012, il Ministero non ha ancora provveduto al rilascio dei diritti di uso delle frequenze di trasmissione. Viene inoltre evidenziato che in relazione a ciò la situazione è insostenibile per la Tv ricorrente sia che la stessa ottenga l’assegnazione di tali diritti di uso, sia che venga esclusa da detta assegnazione. Infatti, nell’ipotesi di assegnazione, non sarebbe possibile realizzare lo switch off nelle date previste dal decreto ministeriale impugnato poiché non vi sarebbe il tempo per progettare la nuova rete di trasmissione (sulla base delle assegnazioni frequenziali ricevute), per procedere all’acquisto degli impianti, per chiedere le autorizzazioni urbanistiche, ambientali e igienico sanitarie. Nel ricorso si spiega inoltre che la Tv ricorrente, in mancanza di sospensiva, sarebbe stata costretta a spegnere gli impianti analogici alla data prevista dal decreto ministeriale impugnato, cessando le relative trasmissioni senza potere, allo stesso tempo, attivare gli impianti digitali prima di alcuni mesi, con ogni evidente conseguenza. Nel ricorso si evidenzia altresì che qualora la Tv ricorrente venisse invece esclusa dalle assegnazioni frequenziali, non vi sarebbero i tempi (cinquanta giorni) per la formazione, prima dello switch off, dell’accordo di “must carry” di cui all’art. 27 della delibera n.353/11/CONS della Agcom con un soggetto destinatario di assegnazione. L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo e il dott. Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv Locali Frt, nell’esprimere soddisfazione per la sospensiva concessa con il suddetto provvedimento cautelare monocratico, hanno dichiarato: “Aeranti-Corallo e Associazione Tv Locali Frt da sempre lamentano l’illegittimità di assegnazioni frequenziali pochi giorni o poche ore prima degli switch off. In tal modo, infatti, le Tv locali non sapendo, fino all’ultimo momento se avranno diritto all’assegnazione delle frequenze, non possono programmare investimenti e installazioni, organizzando le proprie reti per la transizione al digitale secondo i tempi calendarizzati. In relazione a ciò, le Tv locali spesso non riescono a far sintonizzare i propri programmi al momento dello switch off, rimanendo così escluse dalla ricezione televisiva per tempi indefiniti. Auspichiamo che il provvedimento odierno della Magistratura Amministrativa riapra la discussione su un tema fondamentale quale è quello della partecipazione a pieno titolo, da parte delle Tv locali, al processo di transizione digitale”.