Tetti di spesa cliniche private: il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Abruzzo

gianni_chiodi“Sono stato attaccato da organi di stampa per aver voluto appellare la sentenza del Tar Abruzzo. Ho voluto l’appello in qualità di presidente della Regione e mi hanno attribuito di volerlo solo per dare un incarico esterno ad un legale, pur sapendo che l’avvocatura di Stato l’aveva sconsigliato. Per mesi mi hanno accusato di non rispettare le sentenze del Tar. Ecco, avevo ragione io”.

Così il governatore Gianni Chiodi commenta sulla sua pagina Facebook la decisione del Consiglio di Stato che ribalta decisamente le sentenze del Tar Abruzzo, relative ai tetti di spesa imposti dalla Regione ai budget delle cliniche private nell’anno 2008.

E il provvedimento parla chiaro: i tetti di spesa erano legittimi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, che in precedenza aveva accolto le richieste delle case di cura, nella specifico il ricorso presentato dalla clinica Villa Letizia de L’Aquila.

Il Tar aveva, infatti, ritenuto fondato il ricorso per “la tardività dell’intervento di determinazione dei budgets, assunto senza alcuna considerazione, quantomeno ‘sostanziale’, delle posizioni degli operatori economici del settore, assistite da affidamento, in assenza di programmate limitazioni di spesa, rispetto all’ammontare delle prestazioni erogate in regime di accreditamento”.

Il Tar aveva poi ritenuto fondato anche il secondo motivo del ricorso con il quale era stata censurata la disposizione, secondo cui alla mancata sottoscrizione del contratto da parte delle case di cura veniva fatta conseguire la sospensione dell’accreditamento. Questa disposizione risultava illegittima perché la sospensione dell’accreditamento non può che conseguire ad un procedimento di verifica “che involga anche le cause della mancata sottoscrizione e la loro imputabilità soggettiva”.

La sentenza del Tar è stata appellata dalla Regione Abruzzo che ne ha sostanuto l’erroneità sotto diversi profili. All’appello si è opposta la Casa di cura Villa Letizia che ha anche sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’appello stesso, in quanto proposto dalla Regione e non dal Commissario ad acta che ha emanato l’atto annullato.

Secondo il Consiglio di Stato, l’eccezione non è fondata. “La Regione Abruzzo deve ritenersi, infatti, sicuramente portatrice di un interesse giuridicamente qualificato nei confronti della sentenza emessa dal Tar che ha annullato la delibera con la quale il Commissario ad acta ha fissato i tetti di spesa per l’anno 2008. Si tratta di un atto i cui effetti si riverberano direttamente sul bilancio della Regione e che produce effetti che coinvolgono la Regione, sia nel rapporto con il Governo centrale, per il rispetto degli accordi presi per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanità, sia con i propri abitanti per le prestazioni sanitarie che, in relazione alla determinazione dei tetti di spesa, possono ricevere dal servizio pubblico.

“Vediamo ora che ne penserà il Consiglio di Stato sull’ospedale di Guardiagrele e Casoli” conclude Chiodi, che attende pazientemente le prossime sentenze.

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