La Corte Costituzionale ha infatti affermato l’esistenza di limiti alla competenza regionale in materia di caccia, ritenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l’esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come ”minime”, e costituiscono un vincolo per le Regioni. La legge quindi risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in violazione dell’articolo 117”. Il Consiglio dei Ministri ha poi impugnato anche la legge regionale n. 38/2010, recante ”Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”, per due profili. La disposizione contenuta all’art. 2, ”fornisce un’interpretazione autentica del comma 2, dell’art. 34 della L.R. n. 17/2010, che a sua volta è stata oggetto di impugnazione governativa il 9 luglio 2010. Tale interpretazione autentica non supera i rilievi governativi formulati, bensì, nel precisare le modalità di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale per gli esercizi commerciali, si pone ancora in contrasto con la normativa statale di riferimento, violando l’art. 117, comma 2, lett. e) in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, il legislatore regionale all’art. 5, comma 4, ripropone una disposizione in materia di personale già prevista da una precedente legge regionale (l.r. n. 24/2010) e impugnata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 settembre 2010. Anche in questo caso l’odierna modifica non supera i rilievi governativi a sua volta sollevati in quanto continua ad essere prevista una proroga generalizzata dei contratti di collaborazione vigenti violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione”.