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Sanitopoli Abruzzo, per i giudici d’Appello Angelini è credibile

L’Aquila. “Ritiene la Corte che non possa essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilità soggettiva ed oggettiva di Angelini”.

E’ uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza di condanna della Corte d’Appello dell’Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, a carico dell’ex presidente della Giunta regionale abruzzese, Ottaviano del Turco, nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta ‘sanitopoli’ abruzzese.

Il già ministro delle Finanze e presidente della Commissione Antimafia, arrestato per questa vicenda il 14 luglio 2008, in secondo grado, lo scorso 20 novembre, è stato condannato per associazione per delinquere per induzione indebita, (la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino) a 4 anni e due mesi di carcere. In primo grado (il 22 luglio 2013) era stato condannato a 9 anni e sei mesi. Mentre il grande accusatore, Vincenzo Maria Angelini in appello è stato assolto dall’accusa di corruzione (in primo grado era stato condannato a 3 anni e sei mesi).

Secondo la Corte “la questione sollevata da molte delle difese degli imputati appellanti e relativa alla qualificazione di Angelini in termini di chiamante in reita’ o in correita’ non assume un particolare rilievo nella presente vicenda processuale per piu’ ordini di ragioni”.

A tal proposito i giudici osservano che “Angelini, pur essendosi sempre dichiarato e ritenuto vittima di fatti concussivi o, comunque, illeciti commessi da altri nei suoi confronti, ha, in concreto, con le sue dichiarazioni, riferito fatti oggettivamente tali da esporlo a possibili accuse a suo carico, cosa poi effettivamente verificatasi sia nell’ambito del presente processo, sia attraverso l’accertato avvio, da parte di altre autorità giudiziarie, di ulteriori procedimenti penali nei suoi riguardi (ad esempio per il reato di bancarotta fraudolenta, processo quest’ultimo giaà definito in primo grado), comunque collegati alle vicende dell’attuale procedimento penale”.

Sotto il profilo della credibilità soggettiva dell’ex titolare della clinica Villa Pini, “e, in particolare, della sua personalità”, i giudici aquilani, osservano che “seppure non può sottacersi come, in base al suo stesso racconto ed al di là di quanto dal medesimo sostenuto, emerga non solo un quadro di diffusa illiceità di comportamenti tenuti da quest’ultimo, negli anni in riferimento, nei rapporti con politici ed amministratori regionali, tutti connessi alla sua attività imprenditoriale nel campo della sanità privata, ma anche una oggettiva rilevante attività di distrazione di denaro contante dalle casse e dai conti delle proprie aziende, attività quest’ultima in parte anche oggetto di imputazioni nel presente procedimento, tuttavia, a giudizio della Corte, tale rilievo non può, di per sè, ritenersi come necessariamente sintomatico di complessiva inattendibilità del narrato, dovendo e potendo in proposito soccorrere comunque l’esame degli ulteriori criteri valutativi come in precedenza richiamati, quali delineati dalla giurisprudenza di vertice; d’altra parte, non può sottacersi che, in ogni caso, Angelini ha finito con l’esporre circostanze e fatti comunque vissuti in prima persona e che, al di la’ della qualificazione ad essi attribuita dal chiamante in termini di liceita’ del proprio comportamento, egli non poteva ragionevolmente ignorare che avrebbero potuto assoggettarlo, come poi di fatto avvenuto, a conseguenze personali anche sul piano penale”.

Per quanto riguarda la credibilità oggettiva di Angelini, la Corte sostiene che le sue dichiarazioni “rispondono positivamente al requisito della precisione, avendo quest’ultimo fatto riferimento, nel suo narrato, a fatti e circostanze precisi che trovano un significativo aggancio nel succedersi delle vicende politiche, legislative ed amministrative relative al periodo di volta in volta interessato dalle sue dichiarazioni”.

Tra le altre cose, i giudici aquilani evidenziano che l’ex imprenditore della sanita’ “al momento delle dichiarazioni eteroaccusatorie non era sottoposto a misure cautelari di alcun tipo, sicche’ non sussisteva neppure tale ulteriore profilo potenzialmente utilitaristico a giustificare, quand’anche su un piano meramente logico, la maturata volonta’ di ‘aprirsi’ con gli inquirenti”.

“Le dichiarazioni rese da Angelini – scrivono ancora i giudici – nelle varie fasi del procedimento risultano assistite, a giudizio della Corte, da molteplici riscontri esterni, che, indipendentemente, in questa fase, da ogni possibile valutazione circa la loro natura individualizzante e specifica alla luce dei principi giurisprudenziali, costituiscono di certo quantomeno elementi significativamente idonei, comunque, a rafforzare la credibilita’ oggettiva del dichiarante”.