Da qualche giorno milioni di automobilisti non fanno che parlare delle nuove norma relative all’obbligo di aggiornare la carta di circolazione a partire dal prossimo 3 novembre, la confusione è tanta per questo ne abbiamo parlato con il Dottor Girolamo Simonato, Direttore della Rubrica Specialistica Motorioggi, considerato uno dei massimi esperti a livello nazionale in materia di circolazione stradale e trasporto merci nazionale e internazionale.
“ Quando avvengono delle modifiche su tipologie che da anni sono statiche, tutti noi automobilisti siamo chiamati a modificare lo status quo.
Tra breve dobbiamo vivere la rivoluzione che milioni di automobilisti, che ogni giorno affollano le strade dello stivale, dovranno mettere in atto.
A partire dal prossimo 3 novembre, infatti, sarà obbligatorio aggiornare la carta di circolazione per chi utilizza un auto di diverso intestatario.”
Per correttezza legislativa, la tematiche che è sulla bocca di tutti, fondamento all’art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nel Codice della Strada un articolo, l’art. 94-bis, con il quale si afferma il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione che sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori, e prevede la loro cancellazione d’ufficio dal P.R.A. e dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri qualora fosse stata ottenuta un’intestazione simulata sui predetti documenti.
La norma si pone l’obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all’individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.
Mentre si attende l’approvazione del nuovo Codice della strada, a renderlo noto è stato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, stabilendo anche le sanzioni salatissime per coloro che non si uniformeranno alle nuove disposizioni.
E’ tutto scritto nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.15513 del 10 luglio 2014, passata inizialmente un po’ in sordina, che ora, a ridosso della scadenza, si rivela una brutta grana per tantissimi automobilisti.
Si tratta di un provvedimento che va infatti a colpire in primo luogo quelle auto temporaneamente intestate in comodato d’uso, specialmente nei vari casi di locazione in assenza di conducente, e di locazione senza conducente da affidare ai corpi di polizia locale. In aggiunta, verranno coinvolte le situazioni di intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o anche di trust finanziari.
Toccherà dunque al diretto interessato chiedere la documentazione per provvedere all’aggiornamento, presso il Dipartimento per i trasporti a cui fa riferimento.
La circolare 15513 dello scorso luglio, (SCARICA LA CIRCOLARE 15513 DEL 10.07.2014 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250) mette in evidenza che le predette procedure informatiche non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sia in conto di terzi che conto proprio, chi è iscritto al REN e alle autorizzazioni rilasciate al trasporto di persone.
Volutamente ho evidenziato questo passaggio al fine di fare chiarezza sulle incongruità lette ed ascoltate in varie assise.
Non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore quando l’utilizzo è occasionale o inferiore a 30 giorni, ciò vuol dire che il fratello che lavora fuori e torna nel week end in treno e utilizza l’auto del fratello non incorre in tale obbligo.
Quando scatta. La data di inizio delle nuove disposizioni è fissata al 3 novembre prossimo e solo i veicoli intestati a partire da quella data saranno soggetti alla nuova normativa. Dunque, nessun effetto retroattivo per chi abbia stipulato un accordo in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della circolare e delle indicazioni in essa contenute.
Allo stesso modo, resterà comunque facoltativa la registrazione del comodato in caso di automezzi concessi al libero utilizzo di un famigliare convivente.
Aziende. ultimo capitolo, le flotte aziendali: le nuove disposizioni si applicheranno anche mediante istanza cumulativa con un solo modello di tipo TT2120, tramite il pagamento di un’unica imposta di bollo del valore di 16 euro, più 9 euro per ogni carta di circolazione da aggiornare, un passaggio che andrà comunque svolto singolarmente per ogni documento coinvolto.
In ultima analisi è corretto informare che l’art. 94 prevede la formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel citato articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
Pierluigi Monaco