Venerdì scorso il presidente dell’Ance di Chieti, l’Arch. Angelo De Cesare, nonché vicepresidente nazionale dell’Associazione dei costruttori ha contestato al Sindaco di Chieti in diretta televisiva durante la trasmissione “Virus” di Rai Due di non essersi prodigato per la costituzione di un albo per le imprese fiduciarie del Comune di Chieti. E tutto questo, secondo quanto denunciato dall’Arch. De Cesare penalizzerebbe le imprese teatine.
A tal proposito, non si è fatta di certo attendere la risposta del Primo Cittadino di Chieti, l’Avv. Umberto Di Primio che per quanto riguarda l’albo delle imprese di fiducia ha informato la cittadinanza che in data 8 dicembre 2013 ha inviato una nota al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Intorbida, chiedendo di predisporre nel più breve tempo possibile un bando per la costituzione dell’albo delle imprese di fiducia.
Alla nota del Sindaco, il Dirigente dei lavori Pubblici avrebbe sollevato dubbi dichiarando, almeno secondo quanto si apprende dal comunicato stampa della segreteria del Sindaco, che non è possibile costituire detto albo.
Ma, fare un albo di fiducia che ha pressoché ogni Comune, non ci pare una cosa tanto astrusa e nemmeno difficile da realizzare e dovrebbe funzionare più o meno così: l’Ente pubblica la richiesta di istituzione e comunica le categorie di lavori da eseguire. Chi è interessato, ed ha i requisiti, chiede di essere inserito. Punto e basta. Perché questo non avviene anche nel Comune di Chieti? Qualcuno ce lo deve dire….In merito, la cittadinanza vuole delle risposte.Tra l’altro stamattina la stampa ha pubblicizzato una delle ultime proposte dei costruttori di fare un albo di fiducia con le ditte della Provincia di Chieti.
Così per cercare di fare luce su questa vicenda e per conoscere il reale parere dell’Ing. Intorbida, siamo andati questa mattina a fare un blitz a sorpresa e senza preavviso direttamente all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Chieti al 4° piano del Palazzo Ex Inps in Viale Amendola per parlare direttamente col Dirigente L.L. P.P.. Questa mattina l’Ufficio Lavori Pubblici era liberamente aperto al pubblico e si poteva accedere tranquillamente negli orari di apertura che secondo quanto affisso sulla porta del settore comunale dovrebbero essere: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00.
Abbiamo dovuto aspettare qualche minuto fuori l’ufficio perché il dirigente comunale era impegnato nel lavoro, ma poi siamo stati cordialmente ricevuti e siamo riusciti a scambiare una chiacchierata informale con lui e tanto è bastato per farci spiegare e chiarire bene la sua posizione sull’albo comunale delle imprese di fiducia.
In buona sostanza, egli non si sarebbe dichiarato contrario a priori alla costituzione di un albo fiduciario, ma invece favorevole affinché venga fatto, ma soltanto in base a quanto previsto dalla normativa vigente, ritenendo soltanto notizie da giornale o idee da salotti della politica ogni altra proposta che discosti da quando prevede la legge.
Dunque, egli si dichiara contrario alla costituzione di un albo di fiducia che includa come requisito formale solo ditte della Provincia di Chieti, perché per i principi della libera circolazione di beni e servizi della Comunità Europea non si possono mettere limiti geografici in tal senso; invece, si è dichiarato favorevole a un albo a cui possono aderire liberamente le imprese che rispettano determinati requisiti, sanciti dalla Determinazione AVCP n.2 del 6 aprile 2011 che concerne ” le indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art.122, comma 7 – bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163″.
In particolare, nella suddetta determinazione, quando si fa riferimento agli affidamenti in economia (cioè tramite cottimo fiduciario) si chiarisce che il Codice li assimila a una procedura negoziata: pertanto,”tali affidamenti devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3, comma 40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4). Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso fino a 200.000 euro, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia coincide con quella comunitaria, quindi, con l’importo di 125.000 euro per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, con l’importo di 193.000 euro nei restanti casi. Dunque, per i servizi e le forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure in economia, posto che, come detto sopra, la procedura negoziata “ordinaria” è utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del Codice”.
Dunque, “l’acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere gestita in economia solo se l’amministrazione competente provvede ad una previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi e forniture per le quali può essere adottato detto sistema. Si evidenzia che, se l’individuazione da parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori è invece limitata all’ambito delle categorie generali indicate dall’articolo 125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all’urgenza, all’imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti”.
Tutto questo, perché “in generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla norma quadro dell’articolo 125, dal Regolamento, “nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice” (articolo 125, comma 14). Si sottolinea, inoltre, che figura centrale del sistema dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è il responsabile unico del procedimento. Invece,per quanto riguarda le modalità procedimentali per l’affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che “la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. E’ previsto, poi, che le amministrazioni, per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell’articolo 125)”.
Si ribadisce quindi che l’affidamento operato tramite cottimo fiduciario, “nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all’osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento dall’articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Inoltre, nella suddetta determinazione che ci ha indicato il dirigente Intorbida si specifica che per il responsabile del procedimento la soglia minima consentita per l’affidamento riguarda lavori di importo inferiore a 40.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. Nemmeno in questo caso si possono mettere dei limiti territoriali e geografici agli affidamenti, comunque è ovvio che per ovvie ragioni logistiche ed economiche, per logica gli affidamenti diretti verranno dati a ditte locali che si interesseranno per esempio di riparare la plafoniera di un lampione o una buca in mezzo alla strada.
Infine, anche per quanto riguarda le tipologie di aziende che possono fare domanda di iscrizione al bando di fiducia comunale la suddetta determina consente di individuare preliminarmente le regole generali e imprescindibili che devono essere rispettate nel corso dell’affidamento.Quanto alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, “essi sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità, sancito dall’articolo 97 della Costituzione. Esso esprime in negativo il dovere dell’amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall’ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei contratti pubblici, il principio si traduce nell’esigenza di evitare ingiustificate disparità in sede di valutazione delle offerte e comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni”.
In riferimento al principio di parità di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che “lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far sì che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29.4.2004, causa C-496/99). Ne discende l’obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell’offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta. La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall’insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, “consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti […] alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità` delle procedure di aggiudicazione” (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria”.
Questi sono i principi su cui secondo il Dirigente dei Lavori Pubblici, Ing. Paolo Intorbida deve basarsi un eventuale albo di fiducia del Comune che se si deve fare, si deve fare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le cui linee guida, secondo l’Ingegnere Capo del Comune di Chieti, sono quelle previste dalla Determinazione AVCP n.2 del 6 aprile 2011. La politica e l’imprenditoria teatina sono avvertiti.
Noi dal canto nostro ci auspichiamo che alla fine si trovi un accordo equo per permettere di venire incontro alle esigenze di ogni parte in causa. E’ però giusto che vengano comprese anche le ragioni di un vero teatino la cui famiglia ha fatto la storia dell’edilizia a Chieti, uno dei pochi imprenditori che ama veramente la nostra città e che non la tradirà mai come l’Arch. De Cesare, perché questo strappo fra l’Ufficio Lavori Pubblici e le imprese edili teatine non fa bene di certo né all’immagine del Comune di Chieti, né alla salute economica delle imprese teatine, né tanto meno allo stato dei lavori pubblici in città, molti dei quali purtroppo restano ancora aperti, trasformando Chieti in un infinito cantiere a “cielo aperto”.
Palla al centro e ora aspettiamo le reazioni da parte degli altri attori in causa.
TRATTO DA WWW.CENSORINOTEATINO.BLOGSPOT.IT