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L’equivoco dei contributi scolastici: la denuncia di Robin Hood

L’associazione Robin Hood condanna pesantemente le modalità di richiesta che pervengono in questi giorni nelle scuole abruzzesi.”

Non sono in linea con le previsioni di Legge e le indicazioni Ministeriali:  Non hanno neanche il bon ton di spiegare nel dettaglio cosa si finanzia e la volontarietà di una parte della richiesta economica, sottolinea Pasquale Di Ferdinando, in barba alla trasparenza, non vengono neanche indicate le categorie degli esonerati .L’associazione Robin Hood avvierà un monitoraggio in tutte le scuole acquisendo delibere per verificare la congruità delle somme richieste. Comprendiamo che il taglio dei fondi alla scuola ha determinato nuove necessità per gli Istituti scolastici ma queste non possono derogare dalle norme e dalla trasparenza a tal proposito è opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e contributi, scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni.Tasse scolastiche.A partire dall’anno scolastico 2006/2007, il principio dell’obbligatorieta’ e gratuita’ dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale (combinato disposto dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226), fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Citta’ e Autonomie Locali del 19-6-2003.  Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall’anno scolastico 2006/2007.L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.Tassa di iscrizione: e’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non e’ rateizzabile ed e devoluta integralmente all’Erario. L’importo e di 6,04 euro. Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente,  e puo’ essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento e’ riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo e’ di 15,13 euro.Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneita’, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturita’). L’importo e’ di 12.09 euro. Il pagamento non e’ rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo e di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturita’ delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non e’ prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).Esonero dalla tasse scolastiche: Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche puo’ essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Contributo scolasticoIn ragione dei principi di obbligatorieta’ e di gratuita’, non e’ consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attivita’ curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.Riferimenti normativi:comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): “resta fermo il regime di gratuita’ ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”;nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013Fonte dati tecnici:  Muir