La Cassazione ha deciso: ora l’IMU si paga definitivamente anche su queste case

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha dato chiarimenti sul pagamento dell’IMU per gli immobili ad uso misto. Questa la decisione della Consulta.

La Corte di Cassazione interviene rispetto al pagamento dell’IMU, la tassa sulla proprietà degli immobili, in riferimento ad un particolare tipo di immobile ovvero quello a uso misto. Secondo la Consulta, l’imposta in queste circostanze va versata.

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Sugli immobili a uso misto va pagata l’IMU -abruzzo.cityrumors.it

Con la sentenza n. 20290 del Luglio 2024 la Corte di Cassazione ha posto alcuni chiarimenti in merito al pagamento dell’imposta sulla proprietà degli immobili per quei fabbricati ad uso misto. Nello specifico la Consulta era stata chiamata in causa da un ente religioso che contestava l’accertamento IMU richiesto dal Comune di Roma per l’anno 2023. La controversia, infatti, vedeva al centro di tutto un immobile utilizzato in parte per scopi religiosi e in altre parte per attività commerciale, essendo una parta locata a terze parti per scopi commerciali.

L’ente segnalava tutto l’immobile come esente dall’IMU pur essendoci questa attività economica. Nella pubblicazione della sentenza, la Corte ha sottolineato come in casi del genere, la parte di immobile esente dal pagamento dell’imposta deve essere identificata per accatastamento o dichiarazione specifica.

Cosa si intende per immobili misti e come riconoscerli

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Anche il pagamento degli immobili a uso misto avviene tramite F24 -abruzzo.cityrumors.it

Il termine stesso misto lascia intendere che l’aggettivo va ad identificare, nel caso degli immobili, fabbricati che sono utilizzati per più di una finalità. Destinazioni d’uso diversificate di un immobile riguardano più ipotesi, così come previsto dal nostro ordinamento, infatti, è considerato un immobile ad uso misto quello che fa da una parte fa da residenza mentre un’altra parte è utilizzata per attività commerciali, professionali o di servizio (tutto ciò che non è residenziale, ndr). In altre parole, da una parte c’è la zona abitativa e dall’altra, ad esempio, c’è un negozio o l’ufficio.

Allo stesso modo si definisce immobile ad uso misto, un fabbricato in cui una parte è destinata la culto religioso e un’altra viene affittata per scopri commerciali (come nel caso in esame della Corte).

Si tratta di immobili in cui coesistono funzioni diverse, il comporta conseguenze fiscali e regolamentari diverse. Ad esempio se la parte di immobile è adibita a residenza primaria in questo caso l’IMU non va versata ma solo quella parte di immobile abitata; va invece versata la tassa per l’altra metà dell’immobile utilizzata, ad esempio, a scopo commerciale.

Al fine di regolarizzare tutta la procedura, sottolinea la Corte, è indispensabile ottenere una identificazione catastale che permetta di definire con precisione quale sia la parte esente dall’IMU e quale no, così da definire anche l’ammontare della tassa da versare.

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