Pescara Calcio, conflitto d’interessi: prosciolti Sebastiani e Falconio, Machin patteggia

Pescara. Dopo un lungo dibattimento avvenuto ieri davanti al Tribunale Federale Nazionale, la Procura Federale ha accolto per il calciatore Josè Machin la strada del patteggiamento proposta dal suo legale con una multa, mentre il presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani e il collaboratore dell’area marketing Pietro Falconio, difesi dal legale della società Nicola Lotti, sono stati prosciolti.

Lo scorso 3 ottobre, dopo un’attività di indagine su un conflitto di interessi, il procuratore federale aveva deferito il numero uno del club biancazzurro in relazione alla cessione di Machin al Parma, avvenuta con l’intermediazione di Pietro Falconio, già dipendente della società adriatica, con il ruolo di procuratore del calciatore.

A Sebastiani era stato contestato di aver omesso “di adottare tutte le misure idonee ad impedire che Pietro Falconio, assunto come dipendente della società Delfino Servizi Srl, società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara 1936 Spa, divenuto poi responsabile dell’area marketing di quest’ultima società, fosse contemporaneamente socio al 40% della società Sp Group Srl, esercente la funzione di procuratore sportivo nell’interesse anche di calciatori tesserati con la Delfino Pescara 1936, ed esercitasse quindi attività in aperto conflitto di interessi”.

Machin, invece, è accusato di “violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Cgs vigente “ratione temporis”, per aver stipulato, in data 31 gennaio 2019 ed in occasione del suo trasferimento alla società Parma Calcio, un contratto di rappresentanza con la società Sp Group Srl, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, apponendovi falsamente la data del 28 gennaio 2019”.

Falconio, invece, era sotto accusa per “violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del Cgs vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 3, comma 2, del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo per la Figc all’epoca vigente, per essere entrato a fare parte, all’atto della costituzione avvenuta il 25 luglio 2017, quale socio con il 40% delle quote, della società Sp Group Srl avente quale oggetto sociale, tra l’altro, l’attività di procuratore sportivo, attività peraltro esercitata nell’interesse di numerosi calciatori tesserati con la Delfino Pescara 1936, e quindi in palese conflitto di interesse con la medesima società;

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