ENI, la Corte dei Conti fa il punto sui contenziosi e spunta quello con il Comune di Pineto per non aver pagato l’ICI sulle piattaforme

eni-logoNella sua “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENI S.p.A. per l’esercizio 2012”, la Corte dei Conti fotografa alcune vicende di cui si è reso protagonista il Cane a Sei Zampe. Di seguito la situazione dei procedimenti più significativi, fornitaci da Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni e Coordinamento Nazionale NO TRIV che chiunque può leggere da pagina 54 a pagina 65 della Determinazione n. 79/2013 della Corte, Sezione Controllo sugli enti.

6.1. Ambiente
6.1.1 Contenzioso penale

Verifica della qualità delle acque sotterranee nell’area della Raffineria di Gela
E’ pendente presso la Procura della Repubblica di Gela un procedimento penale avente ad oggetto la presunta violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli nonché un’ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti nell’ambito dell’attività della raffineria di Gela. Il Tribunale di Gela in primo grado e la Corte di Appello di Caltanissetta hanno constatato l’intervenuta prescrizione dei reati contestati escludendo la responsabilità civile.

Sequestro di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria
Nel 2010, è stato notificato un provvedimento di sequestro preventivo di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, a seguito della rottura dei teli posizionati a copertura dei rifiuti provenienti dallo stabilimento ex Pertusola Sud.
Syndial ha sottoscritto, con il Comune di Cerchiara, apposito atto transattivo per il riconoscimento dei danni cagionati dalle discariche abusive realizzate sul territorio comunale. A fronte di detto atto, il Comune ha rinunciato ad ogni azione presente e futura con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale.
Il 13 febbraio 2012 analogo atto transattivo è stato sottoscritto con il Comune di Cassano, chiudendo, definitivamente, ogni pendenza di natura risarcitoria, mentre continua il procedimento penale (NdR: sarebbe interessante conoscere i contenuti dell’atto).

Syndial SpA (quale società incorporante EniChem Agricoltura SpA – Agricoltura SpA in liquidazione – EniChem Augusta Industriale Srl – Fosfotec Srl) – sito di Crotone
Nel corso del 2010 la Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un’indagine relativa alla discarica ex Montedison “Farina Trappeto”, divenuta di proprietà EniChem Agricoltura nel 1991. A decorrere dal 1991, anno in cui la discarica è divenuta di proprietà del Gruppo Eni, non vi è stato più alcun conferimento di rifiuti.
Nel 2011, sono stati emessi avvisi di garanzia nei confronti anche di alcuni dirigenti di società del Gruppo Eni che si sono succedute nella proprietà della discarica a partire dal 1991, ai quali sono stati contestati il concorso nella realizzazione di disastro ambientale e nell’avvelenamento di sostanze destinate all’alimentazione, nonché l’omessa attivazione di operazioni per la bonifica dell’area.
Le indagini sono ancora in corso.

Syndial SpA e Versalis SpA – Porto Torres
La Procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio, unitamente a direttori e ad amministratori di altre società operanti nel sito, del direttore dello stabilimento Syndial di Porto Torres, per disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all’alimentazione. Il processo è stato annullato a seguito dell’accezione di difformità tra l’ipotesi di reato contemplata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Sassari. Si è in attesa di nuovi sviluppi.

6.1.2 Contenzioso civile e amministrativo

Azione di risarcimento danni, provocati dall’attività industriale nel territorio del Comune di Crotone
La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Ambiente, il Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria e la Regione Calabria hanno citato Syndial, innanzi al Tribunale civile di Milano, perché la stessa venga condannata al risarcimento del danno ambientale causato dalla Pertusola Sud (società incorporata in EniChem, oggi Syndial) nel sito di Crotone. L’ammontare delle pretese risarcitorie del Ministero dell’Ambiente sommate a quelle della Regione Calabria, portano al totale di 2.720 milioni di euro.
Agli inizi del 2012, il Tribunale ha emesso la sentenza che, nel condannare la Syndial alla corretta esecuzione del progetto di bonifica, la obbliga, altresì, al pagamento, a vantaggio della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Ambiente, di una somma di 56,2 milioni di euro con interessi dovuti dalla data della domanda.
È stato effettuato uno stanziamento al fondo rischi ambientali, che viene progressivamente utilizzato per l’esecuzione degli interventi di bonifica.

Atto di citazione per risarcimento danni per l’inquinamento da DDT del Lago Maggiore
Nel 2003 il Ministero dell’Ambiente ha citato in giudizio la controllata Syndial SpA (già EniChem SpA) chiedendo il risarcimento di un danno ambientale asseritamente causato dalla gestione del sito di Pieve Vergonte da parte di EniChem nel periodo 1990-1996. Con sentenza di primo grado, Syndial è stata condannata al risarcimento quantificato in 1.833,5 milioni di euro oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza. A seguito dell’atto di appello alla sentenza formulato da Syndial il giudizio prosegue dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.
Nel corso dell’udienza del 15 giugno 2012, l’Avvocatura dello Stato ha verbalizzato che il Ministero non intende eseguire la sentenza di primo grado fino all’esito del giudizio di merito.

Azione per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento danni promossa dal Comune di Carrara per il sito di Avenza
Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto a Syndial SpA, con il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza, il risarcimento di danni ambientali per circa 139 milioni di euro, di danni morali, per circa 80 milioni di euro, e di danni materiali e patrimoniali, per circa 16 milioni di euro. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell’Ambiente, che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, da ripartire tra le diverse società che hanno
gestito lo stabilimento.
Nel 2011, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dal Comune di Carrara, dal Ministero dell’Ambiente e da Legambiente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Nel 2012, il Ministero dell’Ambiente ha presentato ricorso in Cassazione avverso detta sentenza, rinnovando la richiesta di condanna di Syndial al risarcimento integrale del danno ambientale.

Ricorso per accertamento tecnico preventivo
Nel 2012, è stato notificato alla Raffineria di Gela SpA, alla Syndial SpA ed all’Eni SpA, un ricorso da parte di 18 genitori di bambini nati malformati a Gela tra il 1992 ed il 2007. Il ricorso è volto alla verifica dell’esistenza di un nesso di causalità tra le patologie malformative di cui sono affetti i figli dei ricorrenti e lo stato di inquinamento delle zone limitrofe al sito di Gela. Le operazioni peritali sono ancora in corso.

Eni SpA – Alitalia Linee Aeree Italiane SpA in amministrazione straordinaria
Nel 2013, con atto di citazione, Alitalia ha instaurato un giudizio civile presso il Tribunale di Roma nei confronti di Eni, Esso Italiana Srl e Kuwait Petroleum Italia SpA, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2009 a seguito della presunta intesa intercorsa tra le principali compagnie petrolifere nel mercato nazionale della fornitura di jet fuel.

6.2. Altri procedimenti giudiziari ed arbitrali

Saipem SpA – Cepav Uno
Nell’ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Bologna, nel 2003 è stato stipulato un addendum al contratto tra il consorzio Cepav Uno e il committente Tav, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente, il consorzio ha chiesto il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un’integrazione del corrispettivo. Nel 2006 è stata notificata a Tav domanda di arbitrato. Nel 2010, è stata depositata la Consulenza Tecnica d’Ufficio. Con lodo parziale del 2012, il collegio arbitrale ha riconosciuto al consorzio circa 54 milioni di euro, importo versato da RFI (ex Tav) nel 2013. Sempre nel 2012, il consorzio ha proposto tre ulteriori domande di arbitrato nei confronti di RFI. Con provvedimento del Tribunale di Roma, del 2013, è stato respinto il ricorso
con il quale RFI si è opposta alla costituzione dei collegi arbitrali.

Fos Cavaou
In riferimento al progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione di Fos Cavaou (“FOS”), è pendente un procedimento arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Il procedimento arbitrale dovrebbe concludersi verso la fine del 2013 ed il relativo lodo dovrebbe essere emesso nel corso del 2014.

6.3. Interventi della Commissione Europea, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e di altre Autorità

6.3.1 Antitrust
Istruttoria antitrust per il trasporto del gas
Nel marzo 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per accertare un presunto abuso di posizione dominante di Eni per la mancata offerta al mercato di capacità di trasporto secondaria di gas sui gasdotti Transitgas e TAG. Nel giugno 2012 Eni ha presentato una proposta di impegni con l’obiettivo di ottenere la chiusura del procedimento senza accertamento di infrazione.
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da Eni.

Eni SpA, Polimeri Europa SpA (ora Versalis SpA) e Syndial SpA – Elastometri
Nel 2006 la Commissione Europea ha accertato una violazione della normativa antitrust nel settore degli elastomeri del tipo BR e ESBR, ed ha comminato un’ammenda ad Eni ed a Polimeri Europa (ora Versalis SpA) in solido, relativamente ad un’asserita intesa anticoncorrenziale. Nel 2007 le Società hanno ricorso avanti al Tribunale di Prima Istanza Ue. Con sentenza del luglio 2011, il Tribunale di Prima Istanza ha ridotto l’importo dell’ammenda. Sia le società destinatarie della sentenza che la Commissione Europea hanno presentato appello alla Corte di Giustizia UE. In attesa dell’esito dei ricorsi proposti, sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.

6.4. Indagini della magistratura

EniPower SpA
Nel giugno 2004, la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla controllata EniPower, e sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower, dalle quali è emerso il pagamento illecito di denaro da aziende fornitrici di EniPower a un dirigente di questa che è stato licenziato. Ad EniPower (committente) e alla Snamprogetti SpA (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nell’agosto 2007, il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento è proseguito a carico di ex dipendenti delle predette società, di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e di queste stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile
nell’udienza preliminare, che si è conclusa il 27 aprile 2009. Con il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non hanno fatto richiesta di patteggiamento. Nel corso dell’udienza del 2010, è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs.231/2001 e sono stati citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Nel dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha dichiarato sette società responsabili degli illeciti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed ha escluso le dette costituzioni di parte civile.

Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi
La US Securities and Exchange Commission (SEC), il US Department of Justice (DoJ) e altre autorità, tra le quali la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani.
Il procedimento negli Stati Uniti: a seguito delle transazioni definite nel 2010 è stato chiuso definitivamente nel 2012.
Il procedimento in Italia: la vicenda TSKJ ha determinato l’avvio, sin dal 2004, di indagini contro ignoti da parte della Procura della Repubblica di Milano. Nell’udienza del 2012, la Procura, pur rilevando l’avvenuto decorso del termine di prescrizione per quanto concerne le persone fisiche indagate, ha tuttavia sollevato eccezione di incostituzionalità della normativa italiana sulla prescrizione, ritenendola in contrasto con la convenzione OCSE in materia di lotta alla corruzione internazionale.
Nell’udienza del 5 aprile 2012, il Tribunale ha dichiarato non fondata l’eccezione di costituzionalità, in quanto irrilevante nel procedimento de quo; conseguentemente è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; nel contempo, è stata stralciata la posizione di Saipem, relativamente alla quale il processo è continuato nell’udienza del 5 febbraio 2013, nel corso della quale la difesa di Saipem ha proposto una questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni profili di incostituzionalità specifici rispetto alla disciplina recepita dal D.Lgs. n. 231/2001. Il Tribunale si è riservato per la decisione.

Kazakhstan – Iraq
E’ pendente, presso la Procura della Repubblica di Milano, un procedimento penale in merito ad ipotesi di corruzione internazionale in relazione alle attività Eni in Kazakhstan. Eni ha proceduto al deposito della documentazione richiesta dalla magistratura.
Il predetto procedimento è stato riunito con un altro riguardante un parallelo filone di indagini riferite ad attività condotte da Eni in Iraq. Nel 2011, infatti, è stato notificato, presso gli uffici di Eni Zubair SpA e presso gli uffici di Saipem SpA di Fano, un decreto di perquisizione degli uffici di alcuni dipendenti del gruppo e di società terze in relazione ad ipotesi di reato “al fine di influire illecitamente nell’aggiudicazione di gare all’Estero”, in particolare, per attività in Iraq, “in cui sono coinvolte, come stazione appaltante, società del Gruppo Eni”.
Nel corso dell’udienza del 29 maggio 2012, il collegio di difesa di Eni ha discusso la memoria difensiva; al termine, il GIP si è riservato per la decisione sulla richiesta di misure cautelari della Procura della Repubblica. Nelle more della decisione, il 1° agosto 2012, la Procura della Repubblica ha eseguito un nuovo deposito di documentazione a supporto della richiesta di misure cautelari a seguito del quale il Giudice ha fissato una nuova udienza. All’esito della discussione, svoltasi il 14 novembre 2012, il Giudice si è nuovamente riservato per la decisione.

Saipem – Kazakhstan – Algeria
Da elementi forniti da Eni, è risultato che il 4 febbraio 2011 è stata formulata ad Eni SpA, dalla Procura della Repubblica di Milano, (ai sensi dell’art. 248 del codice di procedura penale) la richiesta (inviata per competenza a Saipem SpA) di trasmettere – con riferimento a “ipotesi di reato di corruzione internazionale” – documentazione relativa ad attività di società del Gruppo Saipem in Algeria (contratto GK3 e contratto Galsi/Saipem/Technip). Il reato di “corruzione internazionale” menzionato nella detta “Richiesta di consegna” è una delle fattispecie previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il 16 febbraio 2011, Saipem ha proceduto al deposito di quanto richiesto.
Eni, a sua volta, in un’ottica di collaborazione, ha provveduto al deposito di documentazione relativa al progetto MLE (al quale partecipa la Divisione E&P), non menzionato nella richiesta della Procura, ma sul quale risultavano in corso indagini in Algeria.
Il 22 novembre 2012 la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a Saipem un’informativa di garanzia per illecito amministrativo relativo al reato di corruzione internazionale ex art. 25 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 231/2001, unitamente a una richiesta di consegna di documentazione afferente alcuni contratti relativi ad attività in Algeria.
A tale richiesta sono seguite le notifiche a Saipem di un “Decreto di sequestro” in data 30 novembre 2012, una ulteriore “Richiesta di consegna” in data 18 dicembre 2012 ed un “Decreto di perquisizione” in data 16 gennaio 2013.
Il 7 febbraio 2013, su incarico della Procura della Repubblica di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato presso le sedi Eni di San Donato Milanese e Roma, perquisizioni e sequestri di documentazione relativa all’attività di Saipem in Algeria.
Contestualmente, è stata notificata ex art. 25 comma 3 e 4 D.Lgs. 231/01 informativa di garanzia a Eni, dalla quale risultava che la Procura di Milano ha esteso le indagini anche nei confronti di Eni, del suo Amministratore Delegato, di un dirigente e dell’ex CFO di Eni.
L’indagine verte su presunte ipotesi corruttive che si sarebbero verificate, sino al marzo 2010, relativamente ad alcuni contratti che Saipem ha acquisito in Algeria.
Risultano, in atto, indagati, con riferimento a Saipem, un dipendente e alcuni ex dipendenti, tra i quali l’ex Amministratore Delegato – CEO e l’ex Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Construction.
Saipem ha tempestivamente posto in essere interventi di forte discontinuità gestionale e amministrativa indipendentemente dagli eventuali profili di responsabilità che potrebbero evidenziarsi nel corso delle indagini, anche provvedendo, d’accordo con gli Organi di Controllo interni e l’Organismo di Vigilanza di società, e previa informativa alla Procura, ad avviare (avvalendosi di uno studio legale esterno), una verifica sui contratti oggetto dell’indagine, ed un’indagine interna (con il coinvolgimento di consulenti esterni), volta alla verifica della corretta applicazione delle procedure in tema di anticorruzione e prevenzione di attività illecite adottate dalla società.
Le relative attività sono tuttora in corso.
Anche Eni ha avviato verifiche interne, tuttora in corso.
Il predetto procedimento è stato riunito con altro (cd. Iraq – Kazakhstan) riguardante un diverso filone di indagini riferite specificamente ad attività condotte da Eni in Iraq e Kazakhstan.
In Algeria sono in corso accertamenti che Saipem ha avviato nel 2010 nei confronti di terzi; sono stati bloccati numerosi conti correnti in valuta locale della Saipem Contracting Algérie, successivamente sbloccati; allo stato, rimangono bloccati due conti correnti in dinari algerini per un saldo totale equivalente a €79 milioni (al 25 gennaio 2013). Nel settembre 2012, in occasione di rinvio alla Chambre d’accusation presso la Corte di Algeri, è stata comunicata a Saipem Contracting Algérie l’esistenza di un’indagine sulla stessa, relativa ad una asserita maggiorazione dei prezzi in occasione dell’aggiudicazione di contratti conclusi con una società pubblica, ottenuta grazie all’influenza di rappresentanti di tale organismo.
Il 30 gennaio 2013 la Chambre d’accusation ha rinviato a giudizio la società e confermato il blocco dei conti correnti sopra indicati. La Saipem Contracting Algérie ha presentato ricorso alla Corte Suprema. In data 24 marzo 2013 si è svolta una perquisizione presso le sedi della stessa Saipem Contracting Algérie.
Sotto un profilo più generale, Eni fa presente che Saipem è una società quotata di cui Eni possiede una partecipazione che le consente un controllo di fatto.
Trattandosi di fornitore sia di Eni che dei principali concorrenti della Società, deve essere garantita a Saipem la massima autonomia gestionale e operativa.
Il Consiglio di Amministrazione della Saipem è composto in misura maggioritaria da consiglieri indipendenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dagli azionisti di minoranza e il Comitato di Controllo e Rischi è composto dai consiglieri indipendenti nominati dalla minoranza; Saipem ha un’autonoma funzione di Internal Audit e un autonomo Organismo di Vigilanza 231, presieduto da un membro esterno.
Con ciò è a dirsi che i poteri di verifica ed indagine di Eni su Saipem, sono limitati e che Eni fa affidamento sulle attività di verifica e controllo/vigilanza dei propri organi indipendenti ed autonomi.
E’ anche da osservare che, qualora si provasse la sussistenza di condotte illecite, di Saipem, non rilevate dagli autonomi organi di controllo e vigilanza di questa, Eni ne potrebbe risultare parte lesa.
Per tali ragioni, Eni ha raccomandato a Saipem di impostare un complesso di verifiche interne Saipem che concernano anche il funzionamento dei presidi di controllo ed è attualmente in attesa dei relativi esiti per valutare azioni ulteriori a sua tutela.
Tenuto conto che la vicenda Saipem-Algeria è, sostanzialmente, relativa ad un contratto di intermediazione, Eni ha precisato che presso la Società sono in vigore da tempo rigorose procedure che regolano il conferimento di incarichi ad intermediari, che prevedono l’approvazione di tali contratti da parte del Consiglio di Amministrazione ed impongono obblighi in capo all’intermediario sul rispetto di tutte le normative in materia di corruzione. Tali procedure sono in linea con le best practise internazionali.
Eni segnala comunque che, a partire dal 2005, non sono stati conclusi dalla Società contratti di intermediazione.
Anche Saipem, nell’ambito del suo programma anticorruzione, ha adottato una procedura sui contratti di intermediazione, sostanzialmente allineata con le procedure di Eni.
La questione è all’attenta considerazione ed analisi delle strutture di controllo interno di Eni. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale hanno seguito gli sviluppi della vicenda, nel corso di più riunioni (undici incontri congiunti del Comitato e Collegio e tre incontri congiunti dei suddetti organi di controllo con l’Organismo di Vigilanza, nel periodo tra il 4 dicembre 2012 ed il 29 maggio 2013), finalizzati a consentire una costante condivisione delle informazioni anche de visu e non solo tramite la circolazione di informazioni documentali.
In tale ambito, gli organi di controllo e vigilanza sono stati aggiornati sulle iniziative avviate da Saipem, pure con riferimento a verifiche affidate a consulenti esterni, e da Eni, anche nell’ambito delle attività svolte da un Gruppo di Lavoro Direzione Affari Legali/Direzione Internal Audit costituito allo scopo.
La vicenda ha avuto effetti rilevanti sulla quotazione soprattutto del titolo Saipem; sugli sviluppi della stessa si fa riserva di riferire nel prossimo referto.

6.5. Contenziosi fiscali

Italia – Eni SpA
Contestazione per omesso pagamento ICI relativamente ad alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico
Nel dicembre 1999 il Comune di Pineto (Teramo) ha contestato alla Società l’omesso pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativamente ad alcune piattaforme petrolifere di estrazione di idrocarburi localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospicienti il territorio comunale. La Commissione Tributaria, adita dall’Eni, ha accolto il ricorso della Società e la Commissione Tributaria Regionale ha, nel 2003, confermato la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, nel 2005, ha, invece, riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali ed ha rinviato per la decisione sugli altri motivi ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, la quale, dopo aver nominato un collegio di consulenti, ha accolto la conclusione dei Ctu sulla non accatastabilità delle piattaforme e, conseguentemente, sulla carenza del presupposto impositivo ai fini ICI. Nel gennaio 2011 il Comune ha notificato alla società il ricorso per Cassazione contro tale sentenza.

Estero – Eni Angola Production BV
Nel 2009 il Ministero delle Finanze angolano ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2007, contestando ad Eni Angola Production BV, quale contitolare della concessione di Cabinda, la deducibilità degli ammortamenti sulle immobilizzazioni in corso ai fini del pagamento della Petroleum Income Tax. La società ha presentato ricorso. Il giudizio prosegue presso la Corte Suprema. Eni ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

6.6. Contenziosi chiusi
Nel corso dell’esercizio 2012 si sono chiusi, senza conseguenze per Eni, i seguenti contenziosi:

Citazione in giudizio avanti al Tribunale di Venezia per danni alla laguna causati dagli impianti di Porto Marghera
Il contenzioso è stato definito a seguito di accordi transattivi tra Syndial e la Provincia di Venezia per ammontari non significativi nell’ambito del bilancio consolidato di Eni.

Syndial SpA – Inquinamento provocato dall’attività dello stabilimento di Mantova
A seguito di accordo transattivo, intervenuto nel luglio 2012, tra Ministero dell’Ambiente e Syndial, per il risarcimento del danno ambientale da contaminazione derivante dagli scarichi idrici del sito di Mantova, il contenzioso può considerarsi virtualmente chiuso. L’ammontare della transazione non è significativo nell’ambito del bilancio consolidato di Eni.

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