Canone Rai in bolletta, il vademecum che non ti fa sbagliare

Il canone Rai in bolletta sta creando non poca confusione negli utenti, ecco un vademecum che non fa sbagliare, in molti si stanno riversando presso lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori con richieste di chiarimenti, ed è più che giusto dato che i dati da visionare sono molti e l’errore è dietro l’angolo.

PAGAMENTO IN BOLLETTA

Dal 1 luglio 2016 il canone Rai si pagherà in bolletta e comprenderà le rate dei mesi precedenti . Mentre dal 2017 sarà diviso in 10 rate da 10 euro, da Gennaio a Ottobre (20 euro a bolletta). Quindi non si pagherà sulla bolletta dell’ultimo bimestre dell’anno.

Come spesso si è già sentito dire attraverso gli organi di informazione, il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. A pagare è chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio predisposto alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia bisogna ripresentarla ogni anno.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTICIPATA

L’Unc (Unione Nazionale Consumatori) consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false.

DISDETTA

Mandate la disdetta in tempo utile. Continuano a dover essere comunicate le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio di residenza. In particolare: se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione. Nel caso di furto, la denuncia. In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo del decesso.

IMPORTO

Nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015.

NO SUGGELLAMENTO

Non si può più chiedere il suggellamento del televisore, la manovra ha eliminato questa possibilità. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco.

ESENZIONE

Il limite di reddito per il diritto all’esenzione per gli over 75 è stato elevato a 8.000 euro annui.

SECONDE CASE

Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

SANATORIE

Non sono previste sanatorie per gli arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 10 anni.

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