La Sosta prolungata nel parcheggio non comporta multa

Spesso sarà capitato di ritrovare una multa, nonostante l’auto regolarmente parcheggiata con ticket pagato per aver superato il tempo limite dell’orario consentito, ma secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere più motivo di multa.

 

Vigili urbani e ausiliari del traffico non potrebbero multare gli automobilisti che lasciamo la macchina dentro le strisce blu avendo pagato la regolare tariffa e avendo esposto il classico bigliettino, pur avendo sforato l’orario. 

Una situazione che potrebbe scatenare una pioggia di ricorsi e la notizia viene rivelata da un parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “in materia di parcheggi a pagamento” (protocollo 25783 del 22 marzo 2010), per cui sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere motivo di multa.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera: “L’eventuale evasione tariffaria”, spiega il direttore generale della sicurezza stradale al Ministero dei Trasporti, Sergio Dondolini, “non configura violazione alle norme del Codice (della strada, NdR), bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario”.

Il Parere del Ministero

Secondo il parere del ministero, rimangono validi solo i due casi citati dal codice della strada ovvero laddove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

Quindi l’unica ragione per prendersi una multa è quella di non aver pagato la tariffa del parcheggio e non aver esposto la ricevuta sul cruscotto, ma non quella di aver lasciato la vettura oltre l’orario consentito. Motivo per cui i comuni possono richiedere esclusivamente il “recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c.132 della legge n. 127/1997”.

 

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