Superbonus 110% e incentivi fiscali potranno essere utilizzati nella ricostruzione: l’ordinanza

Tutti i superbonus edilizi al 110%, così come gli altri incentivi fiscali, possono essere utilizzate nella ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma per coprire la spesa eccedente il contributo pubblico che ricade sui proprietari.

 

I bonus potranno essere utilizzati anche per gli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo, se necessario attraverso una variante in corso d’opera, e anche nei casi in cui gli edifici da ricostruire debbano essere, per ragioni di sicurezza, obbligatoriamente delocalizzati. La disciplina del superbonus è una delle principali novità contenute nell’Ordinanza 111 sulla ricostruzione privata approvata dalla Cabina di Coordinamento e firmata oggi dal Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che, tra le altre cose, sposta al 31 dicembre 2021 la scadenza del termine per le domande di contributo per i danni gravi e definisce il calendario per il completamento delle istanze sui danni lievi il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre scorso.

Nell’Ordinanza ci sono anche le nuove regole per il riparto del contributo pubblico per i condomini, un trattamento più favorevole per gli edifici di interesse storico, artistico e culturale, la possibilità per i comuni di mettere in sicurezza o demolire ruderi e collabenti che impediscono la ricostruzione in caso di inerzia dei proprietari, e molti altri interventi di sistemazione della normativa previgente, compresa una maggiorazione del contributo per il superamento delle barriere architettoniche per i proprietari degli edifici con invalidità permanenti riconosciute.

Sempre oggi è stata firmata l’Ordinanza 112 per il rinnovo delle convenzioni con Fintecna e Invitalia, che forniscono parte del personale addetto alla ricostruzione. Con le risorse liberate da risparmi di spesa degli anni precedenti ed i nuovi stanziamenti sarà possibile rafforzare notevolmente la dotazione attuale del personale impiegato prevalentemente negli Uffici Speciali regionali e nella Struttura commissariale.

“Con queste Ordinanze si conclude virtualmente il percorso che in questi mesi ha portato alla completa rivisitazione della normativa sulla ricostruzione pubblica e privata, che è stata drasticamente semplificata portando ad una consistente accelerazione delle procedure. I nuovi strumenti disponibili, compreso il superbonus maggiorato del 50% nei tetti di spesa alternativo al contributo previsto dalla Legge di Bilancio –sottolinea il Commissario Legnini – possono dare nel 2021 la spinta decisiva alla ricostruzione del Centro Italia. Voglio ringraziare i presidenti delle Regioni, i sindaci, i professionisti, le associazioni dei cittadini, imprese e sindacati, i Vescovi, il governo e il parlamento per il lavoro intenso e proficuo fatto quest’anno per restituire a questi territori una prospettiva di rinascita, e rivolgere a tutti gli auguri per il Natale e con l’auspicio che il nuovo anno possa davvero rappresentare la svolta di questa difficilissima ricostruzione”.

Superbonus

A seguito di un confronto con l’Agenzia delle Entrate, l’Ordinanza stabilisce in modo chiaro che tutti i superbonus al 110% possono essere fruiti per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione, anche nel caso di edifici per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito. Per poter accedere al bonus, in aggiunta al contributo, è possibile redigere un progetto unitario e un unico computo metrico estimativo, e qualora il contributo fosse stato già concesso è sufficiente, se necessario, presentare una variante in corso d’opera. Queste indicazioni consentono già ai tecnici di impostare i progetti di ricostruzione e riparazione degli edifici inagibili contemplando l’utilizzo dei bonus. Le modalità operative di fruizione del bonus insieme al contributo potranno essere meglio definite e precisate, se necessario e comunque in tempi molto brevi, con un provvedimento congiunto del Commissario e dell’Agenzia delle Entrate.

Danni lievi e danni gravi

Il termine per la presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi viene prorogato dalla fine dei quest’anno al 31 dicembre 2021. Per avere un quadro attendibile e completo delle necessità, in termini di risorse finanziarie e di lavoro, i proprietari o i tecnici incaricati sono obbligati a presentare agli Uffici speciali, entro il 31 luglio 2021, una dichiarazione con la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per i danni gravi.

Nello stesso tempo l’Ordinanza definisce il calendario per l’integrazione delle domande semplificate di contributo per i danni lievi presentate entro la scadenza del termine di legge del 30 novembre scorso. Resta fermo il termine del 31 gennaio per le eventuali integrazioni delle domande presentate e già corredate degli elementi necessari. Viene invece concesso più tempo per la definizione delle altre pratiche avviate in forma semplificata: il 28 febbraio per gli edifici nei quali sia presente almeno un’unità qualificata come abitazione principale i cui proprietari usufruiscono del CAS, il contributo di autonoma sistemazione, il 31 marzo se il proprietario dell’abitazione principale usufruisce di una SAE, le soluzioni abitative di emergenza, il 30 aprile in tutti gli altri casi.

Beni di interesse storico e culturale

Una nuova Ordinanza, adottata d’intesa con il Ministero dei Beni Culturali, saranno riordinate e razionalizzate le norme che riguardano la determinazione del contributo per la riparazione degli edifici di proprietà privata di interesse storico, artistico e culturale che abbiano un vincolo decretato dalla Sovrintendenza o che hanno presentato un’istanza per ottenerlo, prevedendo le maggiorazioni del contributo necessarie per coniugare nel modo più efficace le esigenze di tutela con quella della sicurezza.

Collabenti e condomini

Per garantire la messa in sicurezza e lo sviluppo ordinato della ricostruzione, una norma specifica prevede l’obbligo per i proprietari di mettere in sicurezza o demolire i ruderi e gli edifici collabenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, o che impediscano od ostacolino l’avvio dei lavori per la riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, con un contributo massimo di 80 euro al metro quadro. In caso di inerzia dei proprietari, dopo aver intimato i lavori e concesso un termine per farlo, i sindaci provvedono alla demolizione o alla messa in sicurezza avvalendosi delle risorse della contabilità speciale del Commissario, che provvederà a rivalersi sui privati.

Per i condomini viene stabilita una diversa e più equa modalità di riparto del contributo, distinguendo meglio tra i costi afferenti le strutture e quelli relativi alle finiture e agli impianti.

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