Scuole chiuse in zona arancione: dubbi del Consiglio di Stato sull’ordinanza di Marsilio

Le scuole in Abruzzo rimangono chiuse nella zona arancione, anche se sono stati sollevati dubbi sulla legittimità dell’ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio, soprattutto in riferimento alla mancata indicazione di una scadenza e all’assenza di dati scientifici che dimostrino il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione.

 

Lo ha deciso con un decreto il Consiglio di Stato che ha però bacchettato la Regione ordinando di indicare la scadenza e presentare i dati scientifici prima dell’udienza davanti al Tar L’Aquila del 24 marzo prossimo, in cui sarà adottata una decisione.

Il Consiglio di Stato si è espresso in seguito al ricorso presentato da una famiglia di Vasto, Comune in zona arancione, che ha agito per tutelare i diritti del figlio minorenne contro la didattica a distanza nelle scuole

elementari, medie e superiori, imposta contestualmente alla chiusura decisa in seguito all’aumento di contagi che ha portato

a decretare zone rosse nelle province di Chieti e di Pescara. I giudici non si sono pronunciati nel merito non concedendo la

sospensiva “perché il provvedimento cautelare in questa fase non è di competenza del Consiglio di Stato”: ma hanno rinviato la decisione nel merito a un’udienza davanti al Tar fissata per il 24 marzo.

Al Consiglio di Stato si sono rivolti i legali della famiglia dopo che lo stesso Tar nei giorni scorsi aveva respinto la

sospensiva in riferimento allo stesso ricorso presentato dai genitori, che si sono costituiti contro la decisione di Marsilio, nei confronti della quale si sono registrate molte polemiche, soprattutto da parte delle famiglie esposte a disagi per assistere i figli a casa, nei territori in zona arancione.

Il massimo organo giurisdizionale della giustizia amministrativa è entrato con determinazione nel merito: ha censurato la Regione ordinando di indicare, entro il 20 marzo, una data di scadenza sulla chiusura delle scuole, quindi sulla didattica a distanza nelle elementari, medie e superiori abruzzesi.  “L’unico modo per la Regione di evitare il giudizio è rimuovere i due elementi di dubbio espressi dal Consiglio di Stato, lo può fare annullando l’ordinanza e riadottandone un’altra nella quale specificare la data di scadenza e allegare i dati scientifici alla base della necessità di chiusura delle scuole – spiega il costituzionalista Enzo Di Salvatore che ha avuto il ruolo di consulente nel ricorso seguito dagli avvocati

Herbert Simone e Paolo Colasante – Pur respingendo la richiesta di sospensiva, con il suo decreto il Consiglio di Stato ha

aderito al merito del ricorso, ora il Tar L’Aquila il 24 marzo dovrà decidere sulla ragionevolezza dell’ordinanza del presidente Marsilio, tenendo conto, però, delle indicazioni che arrivano dal Consiglio di Stato”.

“In particolare, il Tar è chiamato a valutare la proporzionalità delle misure adottate dalla Regione Abruzzo, bilanciando il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, entrambi costituzionalmente riconosciuti- si legge in una nota dei legali – Secondo il Consiglio di Stato, ‘appare di dubbia legittimità la mancata apposizione di un termine alla sospensione delle attività scolastiche (il provvedimento stabilisce il suo vigore ‘sino a diverso provvedimento’), giacché in tal modo, l’autorità emanante evita la necessaria auto-limitazione legata alla doverosa, specifica e quotidiana raccolta e analisi dei dati medico scientifici nel periodo (che qui manca) di sospensione, in tal modo superando il criterio della proporzionalità che impone di legare ogni restrizione di diritti costituzionalmente garantiti a presupposti certi, dati trasparenti e ostensibili, nonché periodi strettamente necessari alla tutela del bene protetto”.

Il Consiglio di Stato ordina, inoltre, al presidente della Regione di depositare presso il Tar tutta la documentazione relativa agli esiti del monitoraggio effettuato, allegando i dati scientifici, in modo che il Tribunale amministrativo possa effettuare il giudizio di ragionevolezza del provvedimento regionale.

 

 

 

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