Elezioni Abruzzo: ecco perchè si può votare a novembre. L’intervento

Gentile Direttore,
chiedo ospitalità per provare a fornire un contributo alla soluzione di quello che, con un po’ di ironia, potrebbe definirsi il giallo dell’estate abruzzese.

Mi riferisco al dibattito apertosi in merito alla data di indizione delle prossime elezioni regionali, che secondo alcuni andrebbe individuata applicando lo Statuto della Regione Abruzzo e secondo altri applicando le massime tutele a sostegno del diritto di elettorato passivo.

Tutto ruota intorno all’interpretazione dell’art. 2 comma 4 della legge elettorale abruzzese, la n. 51/2004: “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2”.

Cosa significa la frase finale “ sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2”?
Per rispondere alla domanda bisogna chiarire prioritariamente la portata delle norme statutarie per poi ricostruire i passaggi previsti per il caso di nuove elezioni.

Innanzitutto non può esservi dubbio che la norma di riferimento fondamentale è quella contenuta al comma 4 dell’art. 86 dello Statuto regionale, secondo cui “nei casi di cui al comma 3 (scioglimento anticipato ndr) le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge regionale”.
La legge elettorale disciplina le “modalità di svolgimento” delle elezioni ma non può contenere un termine, diverso da quello contenuto nello Statuto, entro il quale le nuove elezioni debbano svolgersi.
E infatti, l’art. 6 della Legge elettorale abruzzese al comma 2 prevede espressamente che “Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso”.

Ora esaminiamo la procedura prevista per il caso di scadenza naturale della legislatura. Ai sensi del comma 1 art. 6 della legge elettorale, “Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all’articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo”.

Qual’è il termine entro il quale gli aspiranti consiglieri in condizioni di ineleggibilità devono dimettersi per potersi candidare? L’art. 2, comma 2, della legge elettorale prevede che “Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio sono cessati per dimissioni”. In sostanza, essi debbono dimettersi 150 giorni prima della data di scadenza naturale della legislatura.

Cosa accade, invece, se il Consiglio regionale viene sciolto anticipatamente? L’aspirante consigliere in condizione di ineleggibilità deve dimettersi entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale.

Tuttavia, l’aspirante consigliere in condizione di ineleggibilità non può usufruire di tale norma nel caso in cui la data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale ricada nel periodo finale della legislatura; in particolare nel periodo in cui quello stesso consigliere avrebbe dovuto comunque dimettersi in vista della scadenza naturale della legislatura.

Questo, e non altro, è il significato della frase “ sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2”.
In concreto: la scadenza naturale della legislatura è fissata per l’Abruzzo al 25 maggio 2019. Se si fosse andati a scadenza naturale, le elezioni potevano essere teoricamente indette per il 28 aprile 2019. Calcolando trenta giorni per la presentazione delle candidature, l’aspirante consigliere oggi ineleggibile avrebbe dovuto dimettersi entro e non oltre il 27 gennaio 2019 (novanta giorni dal termine per la presentazione delle candidature).
Poichè il decreto di scioglimento è intervenuto prima del 27 gennaio 2019, l’aspirante consigliere ineleggibile deve dimettersi entro i 45 giorni successivi al 22 agosto 2018 (data di pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato).

Se il decreto di scioglimento fosse intervenuto dopo la data del 27 gennaio 2019, l’aspirante consigliere ineleggibile non avrebbe potuto usufruire dei termini di cui al comma 4.
La ratio della norma è semplice: se lo scioglimento interviene nel periodo in cui tu avresti già dovuto dimetterti non puoi godere del regime più favorevole previsto in caso di scioglimento anticipato.

Le mie conclusioni sono le seguenti: ad oggi, l’ineleggibile che vuole candidarsi deve dimettersi entro il 6 ottobre 2018, le elezioni possono tenersi domenica 11 novembre 2018 con termine per la presentazione delle liste all’ 11 ottobre 2018 oppure nell’ultima domenica utile (entro novanta giorni) cioè il 18 novembre 2018.

Avv. Isidoro Malandra

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