Diritto all’oblio. Sindacato giornalisti: sentenza che fa chiarezza

“La persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest’ultima, non potrà ottenere la cancellazione dall’archivio di un giornale online invocando il diritto ad essere dimenticata”.

È quanto si afferma nell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal quotidiano online PrimaDaNoi.it, annullando con rinvio una precedente sentenza del tribunale di Pescara.

La sentenza cassata dovrà ora essere riassunta davanti ad un diverso collegio di Corte d’Appello, per una nuova decisione che tenga conto dei principi menzionati. Tra i rilievi della Cassazione anche il fatto di “non avere accertato se l’intervallo di tempo intercorso tra il patteggiamento”  e la presentazione del ricorso contro PrimaDaNoi “integrasse o meno il fattore tempo presupposto del diritto all’oblio”.

Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi prende atto con soddisfazione del pronunciamento, che rappresenta un punto di chiarezza epocale nella complessa e spesso contraddittoria giurisprudenza in materia di informazione digitale e del cosiddetto “diritto all’oblio”. Un quadro che non di rado ha consentito iniziative con finalità chiaramente intimidatorie, specie nei confronti di piccoli editori indipendenti.

È proprio il caso di “PrimaDaNoi”  – importante testata in rete dal 2005 al 2018 – che fu costretta a interrompere le pubblicazioni anche a causa della valanga di ricorsi innescata da un precedente pronunciamento, di senso opposto,  in seguito alla mancata cancellazione di un articolo riguardante una persona che aveva patteggiato i reati di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.

 

 

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