Abruzzo, mercoledì in consiglio regionale la legge “città arlecchino”. Rischio deregulation urbanistica totale

Le tensioni tra residenti che vogliono dormire e l’insediamento di attività commerciali aperte anche la notte della movida di Pescara? Attività produttive, anche con emissioni, che compaiono in edifici esistenti limitrofi a scuole ed ospedali?

 

Grandi costruzioni pensate per uffici che diventano appartamenti per residenze prestigiose, magari vista mare? Saranno la regola se verrà approvata la proposta di legge regionale n.135 che, passata alla chetichella e senza tante discussioni in commissione regionale la scorsa settimana, approderà in consiglio regionale mercoledì prossimo. La proposta, presentata dai consiglieri Bocchino, Quaresimale, Sospiri, Santangelo, Testa, Quaglieri e Campitelli, con la scusa dell’emergenza Covid19, modifica pesantemente la legge urbanistica regionale 18/1983 in maniera permanente.

 

All’art.12 “Destinazioni d’uso temporanee” si promuove la deregulation totale per tutti. Se approvato, sarà “consentita l’utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti” senza la necessità di titoli edilizi! Non bisognerà rispettare neanche il Regolamento edilizio comunale; bisogna solo essere conformi i requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, tale possibilità di cambio di destinazione d’uso, ad esempio da industriale a residenziale, da commerciale a residenziale e viceversa, è teoricamente permessa per una sola volta per due anni. Peccato, però, che il successivo comma 5 fa “salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d’uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.”

 

Quindi nella migliore tradizione italica, ciò che nasce come temporaneo diventa definitivo! Anche l’art.5 è assolutamente pericoloso, in quanto fa passare come modifiche “non sostanziali” interventi anche molto pesanti. Il tutto per non far assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica tali iniziative.

 

Il Forum H2O chiede a tutti i consiglieri di votare no a queste norme, a suo avviso assolutamente in contrasto con le normative nazionali, che peggiorano le nostre città e il nostro territorio, rendendo di fatto impossibile pianificare servizi e attività visto che in qualsiasi luogo del territorio sarà consentito fare di tutto.

 

Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista). Con la scusa del covid19 la Regione Abruzzo propone una lunga serie di modifiche alle normative urbanistiche presentate come “semplificazioni”. Si tratta dell’ennesima porcata in una regione che ha già approvato negli scorsi anni ogni genere di deroga tanto che abbiamo assistito all’abbattimento di ville storiche o al condono di fatto di abusi edilizi come sulla riviera di Pescara.

Ora è all’esame del Consiglio un elenco lunghissimo di modifiche che paiono partorite da qualche avvocato dei costruttori. Tra le varie norme segnalo che una sembra fatta apposta per sbloccare il progetto di Pescara Porto consentendo il cambio di destinazione d’uso negato qualche anno fa dal Consiglio Comunale di Pescara. Una materia così complessa non dovrebbe essere oggetto di iniziative legislative estemporanee.

 

La proposta di legge Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica

 

Art. 1

(Finalità)

 

  1. Nell’ottica di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico, la presente legge detta disposizioni di modifica alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e stabilisce misure straordinarie e temporanee di semplificazione in materia urbanistica al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da COVID-19.

 

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 18/1983 ed alla L.R. n. 11/1999

 

Art. 2

(Modifiche all’art. 20 della l.r. 18/1983)

  1. Al comma 8-bis dell’articolo 20 della l.r. n. 18/1983 le parole “adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7.” sono sostituite dalle seguenti: “approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 5, comma 13, lett. b), del D.L. 13-5-2011 n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 3

(Modifiche all’art. 21 della l.r. 18/1983)

  1. All’ articolo 21 della l.r. n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a)al comma 2 le parole “per l’approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “per le valutazioni di competenza in merito alla conformità con la pianificazione territoriale provinciale”;
  3. b)al comma 4 le parole “La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 giorni dall’invio” sono sostituite dalle seguenti: “La Provincia si esprime sulla conformità del piano attuativo in variante entro 30 giorni dall’invio”.

Art. 4

(Modifiche all’art. 23 della l.r. 18/1983)

  1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. n. 18/1983 è sostituito dal seguente:

3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21. Decorsi 30 giorni dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l’ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all’uopo designato.”

Art. 5

(Sostituzione dell’art. 33 della l.r. 18/1983)

 

  1. L’articolo 33 della l.r. n. 18/1983  è sostituito dal seguente:

Art. 33

(Variazione degli strumenti urbanistici)

 

  1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
  2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:
  3. a)le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
  4. b)gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
  5. c)gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo;
  6. d)le modificazioni del tipo di strumento attuativo specificatamente imposto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero;
  7. e)le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;
  8. f)le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;
  9. g)le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse, ove finalizzate ad interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
  10. h)le modificazioni parziali o totali sul patrimonio edilizio esistente, a condizione che le stesse non si configurino come ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree individuati tra i beni culturali e paesaggistici o per le quali lo strumento urbanistico generale vigente abbia espressamente escluso tale possibilità, e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
  11. i)la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
  12. j)l’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
  13. k)il cambio di destinazione d’uso nei limiti delle destinazioni compatibili o complementari previste dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 “Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” o dallo strumento urbanistico vigente, nonché il cambio di destinazione d’uso in applicazione del P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purché sia garantito il reperimento o la monetizzazione degli standard;
  14. l)le procedure ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 160/2010 purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d’uso e non contengano opere che rientrino nell’allegato III e IV del Lgs. 152/2006 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa in materia;
  15. m)le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 del DPR 380/2001 in sostituzione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi, ma in tal caso le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri; è fatta salva l’applicazione dell’ articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  16. Le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare, trasmessa alla Regione ed alla Provincia competente.
  17. In caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico con la procedura di cui al comma 3, che non rientrino nelle fattispecie contemplate al comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare, è ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

 

Art. 6

(Inserimento dell’art. 35-bis alla l.r. 18/1983)

 

  1. Dopo l’articolo 35 della l.r. n. 18/1983 è inserito il seguente:

 

Art. 35-bis

(Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione)

 

  1. Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 11, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure con quelle urbanistiche, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, adotta specifiche disposizioni per l’integrazione della VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

 

Art. 7

(Modifiche all’art. 75 della l.r. 18/1983)

 

  1. All’articolo 75 della l.r. n. 18/1983, le lett. c) ed f) del comma 1 sono abrogate.

 

Art. 8

(Modifiche all’art. 44 della l.r. 11/1999)

 

  1. All’articolo 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a)i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;
  3. b)al comma 1-quinques le parole “oppure dell’Amministrazione comunale, anche nei casi di cui al comma 1-ter” sono soppresse.

 

Art. 9

(Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico)

 

  1. Al fine di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico esistente, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 “Norme per l’attuazione dell’articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell’articolo 85 della legge regionale 15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”.

 

 

CAPO II

Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica

 

Art. 10

(Disposizioni per l’occupazione di aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

 

  1. Al fine di favorire l’adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all’emergenza COVID-19, in applicazione dell’articolo 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono consentite le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili e comunque connessi alla disciplina dell’organizzazione e dell’allestimento degli spazi all’aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.
  2. Gli interventi di cui comma 1 sono consentiti, anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, con l’impegno alla rimozione delle opere al termine del periodo stabilito.
  3. Nel caso di comunicazioni concorrenti sulla medesima porzione di suolo, il comune o la provincia determinano i criteri per la ripartizione degli spazi.

 

Art. 11

(Installazione di manufatti leggeri su aree private)

  1. Al fine di consentire il rispetto dei protocolli di sicurezza a seguito dell’emergenza da Covid-19, è consentita l’installazione sulle aree private di manufatti leggeri, quali pensiline, pergolati, gazebo, dehors, o altre strutture facilmente rimovibili, a servizio di attività commerciali, di ristorazione e ricettive.
  2. L’installazione dei manufatti di cui al comma 1, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza è consentita anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL).

 

Art. 12

(Destinazioni d’uso temporanee)

 

  1. Allo scopo di favorire il rilancio e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, è consentita l’utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici e non comporta il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere, l’uso temporaneo è attuato, senza titolo abilitativo edilizio.
  2. L’uso temporaneo è consentito previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a due anni.
  3. Nel caso di edifici pubblici, l’ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.
  4. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l’assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente.
  5. E’ fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d’uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.

 

Art. 13

(Norme di salvaguardia)

  1. Per le aree e gli immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’attuazione delle misure di cui agli articoli 11 e 12 è consentita previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
  2. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 15

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in via telematica (BURAT).

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