Illegittimo il divieto di sosta dei camper se accompagnato da motivazioni generiche

E’ quanto chiarisce il Ministero dei Trasporti con parere numero 4680 del 03 ottobre 2014. Questo il testo del parere: “I comuni non possono limitare la sosta ai camper accampando generici motivazioni di carattere igienico sanitario e di sicurezza pubblica: nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.”

Il parere fa seguito ad una serie di lamentele da parte di associazioni di camperisti che, anche in Abruzzo, sottolineavano gli accorgimenti “anticamper” di diversi comuni, soprattutto costieri, volti ad impedire o ostacolare la sosta dei mezzi nei parcheggi e nelle strade cittadini.

In particolare le associazioni, negli anni passati, avevano segnalato “barre anticamper” (dispositivi per limitare l’accesso ai parcheggi ai mezzi che superano una certa altezza) nel Comune di Vasto e Casalbordino, e divieti di sosta per camper nel Comune di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi.

Alla luce del chiarimento del Ministero i Comuni dovranno ora, pena l’aumento dei ricorsi contro le multe, motivare meglio l’apposizione dei divieti o organizzarsi per reperire apposite aree per la sosta dei camper.

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