Niente alcolici ai minori di 18 anni. Le disposizioni della Questura

alcolDopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’11 novembre scorso è entrata in vigore la Legge 158 su disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Tra le varie norme, vi è quella relativa al divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. In particolare, i venditori di bevande alcoliche dovranno obbligatoriamente richiedere, in caso di dubbio, all’acquirente l’esibizione di un documento di identità che ne attesti la maggiore età.

La legge punisce a titolo di reato la vendita di bevande alcoliche a persone minori di 16 anni.

Con l’entrata in vigore della Legge 158, chiunque somministra alcolici a soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni non compiuti viene sanzionato amministrativamente con una pena pecuniaria che va da 250 a 1000 euro; in caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata e si applica anche la sospensione per tre mesi della licenza di somministrazione.

Dal 1° gennaio 2013, inoltre, entra in vigore il divieto di vendita di tabacchi ai minori di 18 anni.

Anche in questo caso, coloro che vendono tabacchi hanno l’obbligo, in caso di dubbio, di richiedere il documento d’identità all’acquirente che non sia palesemente maggiorenne.

La sanzione prevista per coloro che vendono tabacchi a minorenni va da 250 a 1000 euro, raddoppiata e con sospensione per tre mesi della licenza in caso di reiterazione.

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