Metanodotti, per la Consulta è illegittima la legge della Regione Abruzzo

Pescara.”La disposizione, che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone in contrasto con l’espressa riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia”.

Sono le considerazioni alla base della sentenza della Corte Costituzionale, presieduta dal giudice Paolo Grossi, che ha dichiarato illegittima la legge regionale dell’8 giugno 2015, attraverso la quale la Regione Abruzzo aveva inteso disciplinare le aree di collocazione e le distanze di sicurezza nella posa dei metanodotti, al fine di garantire l’incolumità pubblica.

Nello specifico, è stato bocciato il primo articolo del testo, nella parte che introduce l’articolo 1.2, commi 1 e 2 : in base al primo comma della legge, “le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell’aria, nelle zone industriali della Regione dove l’impatto ambientale e il rischio sismico sono minori”;

in base al secondo comma, “fatte salve le norme nazionali, relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l’integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all’aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d’esercizio secondo l’allegata tabella e le note per condotte con categoria di posa”.

Nel testo venivano poi specificati valori e parametri. La legge regionale era stata impugnata dal Governo, con la Regione Abruzzo che aveva rinunciato a costituirsi in giudizio.

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