Lavori pubblici, nuove norme per il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo

angelo_dipaoloLa Giunta Regionale ha approvato questa mattina le nuove norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo-Lavori pubblici. “Il Comitato “spiega l’assessore regionale Angelo Di Paolo “è stato istituito nel 1972 con legge regionale n.18. Nasce come organo di consulenza tecnico amministrativa in materia di lavori e opere pubbliche di competenza o interesse regionale, da realizzare con finanziamenti regionali, statali o comunitari, erogati tramite la Regione stessa. La proposta è di costituire un nuovo Comitato Regionale Tecnico Amministrativo per i Lavori Pubblici diverso nella composizione e nelle competenze, e di snellire la procedura tecnico-amministrativa per rendere più rapida la realizzazione delle opere finanziate con il contributo regionale o comunitario o statale. Per questo è stabilita una nuova composizione, più rappresentativa della realtà degli enti locali, con l’inserimento di tecnici di provenienza provinciale e comunale”.

Nello specifico, il numero dei componenti esterni viene ridotto da tredici a dieci (di cui cinque esperti tecnici, un esperto legale e quattro esperti scelti da UPI, ANCI e organizzazioni sindacali dei tecnici degli enti locali). Restano i due componenti dirigenti del servizio tecnico regionale e cambiano le modalità di nomina, che avviene con decreto del Presidente dalla Giunta Regionale su designazione del componente la Giunta preposto al settore Lavori pubblici in base ai nominativi indicati dagli ordini professionali. Le competenze del Comitato vengono modificate con l’aumento degli importi oltre i quali il parere è obbligatorio. L’ammontare al di sopra del quale è richiesto il parere del Comitato viene portato a 1milione di euro. Le proposte di risoluzione o rescissione di contratti devono riferirsi a controversie il cui valore iniziale sia pari o superiore a euro 500mila euro. Vengono, inoltre, previsti pareri facoltativi per controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture Regionali, per schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e ogni altra questione attinente le opere pubbliche sempre su richiesta delle Strutture regionali. Viene snellita la procedura introducendo, per l’emanazione del parere, il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni e la previsione del mancato parere emesso entro tale termine come silenzio-assenso.

 

 

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