Nereto, rifiuti liquidi. Cipolletti (M5S): a questo punto serve una riflessione accurata

Nereto. Marco Cipolletti, consigliere regionale del M5S, nel corso dell’ultima seduta consiliare ha presentato un’interpellanza sulla realizzazione, a Nereto, di una piattaforma per i rifiuti liquidi.

 

Una serie di interrogativi avanzati da Cipolletti, però, a suo dire sono rimasti non del tutto soddisfatti o chiariti.
In una nota l’esponente M5S avanza alcune riflessioni, anche alla luce di quella che è stata la risposta arrivata all’Emiciclo da parte dell’assessore regionale Nicola Campitelli.

“La nota di riscontro da parte del competente Assessore regionale Nicola Campitelli”, si legge in una nota, ” nel mentre fornisce sicuri riferimenti normativi a proposito della valutazione di impatto sanitario (VIS), oltre a precisare che il procedimento tecnico amministrativo sia ancora in corso (scadenza: 8 febbraio 2020), e che in sede di apposita conferenza dei servizi sia stata accordata la partecipazione, in qualità di uditori, di vari rappresentanti delle amministrazioni comunali ed associazioni locali, non contiene una esaustiva confutazione delle altre questioni sollevate.

 

In particolare, in ordine al paventato “rischio esondazione” la nota di riscontro all’interpellanza si limita, in forma speciosa ed ingannevole, ad evidenziare come l’attività sia esistente da diversi anni ed in una porzione di terreno non ricadente in zona a rischio idraulico.

 

Le osservazioni

 

L’oggetto sottoposto a valutazione non si riferisce all’esistente attività, ma, al contrario, ad un nuovo insediamento produttivo (realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi), diversamente dimensionata anche in ragione delle potenziate capacità industriali: in questo senso il dato dichiarato dalla ditta interessata relativo alla quantità di refluo da immettere sul corpo ricettore (torrente Vibrata), risulta davvero notevole, tanto, comunque, da meritare particolare attenzioni e valutazioni;

Posto che il sito indicato dalla ditta proponente è ubicato in Nereto, precisamente in prossimità di confine con altro Comune (S.Omero), e considerato che il gettito del refluo che si andrà a determinare interesserà tutti gli altri Comuni vibratiani situati a valle dello scarico, le argomentazioni offerte appaiono davvero fuorvianti e superficiali laddove viene richiamata una attestazione del Comune di Nereto (rilasciata in data 28 giugno 2018), circa la non annoverazione dei terreni interessati in zona a rischio idraulico: le quantità di acque immesse sul Vibrata andranno ad interessare tutti i Comuni viciniori e sino all’estuario (S.Omero, Corropoli, Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica).

Relativamente al paventato rischio idrogeologico anche in relazione al divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, varrà la pena ricordare:

a) i contenuti della parte terza del Decreto Legislativo 42/04 che disciplina l’individuazione dei beni paesaggistici includendo nel novero dei beni oggetto di tutela paesaggistica, oltre quelli individuati specificatamente secondo le modalità previste dalla L. 1497/39, anche ampie porzioni del territorio nazionale definite quali beni diffusi vincolati ex lege. (tale norma individua precisamente le aree sottoposte a tutela paesaggistica e poi stabilisce le procedure da seguire per le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).
Tra le aree vincolate rientrano li fiumi, i torrenti e le acque pubbliche iscritte nel Testo Unico 1775/33 per 150,00 metri lineari dalle sponde.

b) degni di considerazione appaiono i contenuti normativi di cui all’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523 sulle acque pubbliche.

La giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale “in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile, sezioni unite, 30 luglio 2009, n. 17784)”.

Si ritiene che siffatta norma risponda all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza ad occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012, n. 439).

Ora, al di là di ogni altra valutazione di merito, in considerazione che la proposta insediativa di cui si parla staziona ancora nella fase istruttoria, ritengo opportuno interessare il Dirigente Regionale che assume la qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo (RUP), al fine di fornire allo stesso ulteriori elementi di valutazione e, prima ancora di accedere alla fase decisoria, di sollecitare il medesimo ad operare le attività conoscitive e di riscontro utili per le indagini istruttorie che si vorranno espletare.

D’altra parte, una riflessione complessiva si impone e non soltanto in via cautelare e di principio, ma anche per ricercare le migliori garanzie e le necessarie tutele a favore delle Comunità e delle attività interessate .

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