Tortoreto, rientri dalla “nuova” zona rossa. Il sindaco invita gli ospiti alla quarantena volontaria

Tortoreto. L’allargamento della zona rossa, in Lombardia e in 11 province dell’Italia del Nord, nelle ultime ore, però, ha avuto anche un effetto domino.

 

Ossia una sorta di fuga verso il Centro e Sud Italia, in zone al momento bianche rispetto alle forme di contagio, da parte di persone che hanno trovato ospitalità nelle seconde case.

E su questo tema il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, ha rivolto un invito pubblico affinché chi arriva dalle zone rosse, per stabilirsi a Tortoreto, osservi un periodo di quarantena volontaria.

“Tortoreto è una città accogliente che è grata alle decine di migliaia di proprietari di seconde case che ogni estate ci raggiungono per passare le loro vacanze”, scrive il sindaco, ” ma in questo momento rivolgo un fondamentale invito a tutte le persone che rientrano dalla regione Lombardia e dalle 11 province citate nel DPCM dell8 marzo, a mettersi in quarantena volontaria al fine di tutelare la salute dei nostri cittadini e di tutta la regione Abruzzo. Siamo tutti chiamati a rispettare le prescrizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma, soprattutto, al senso civico per tutelare la nostra meravigliosa Italia e tutti i cittadini”.

Nel frattempo, il sindaco ha rilanciato anche gli ulteriori provvedimenti governativi per arginare il contagio.

 

? sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

? sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

? sono sospese le attività di pub, di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

? le attività di ristorazione e bar sono consentite con l’obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

? è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli citati precedentemente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

? Resta comunque consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

? divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

? l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

? le scuole di ogni ordine e grado di Tortoreto e di tutta l’Italia hanno sospeso le attività scolastiche ed educative fino al 15 marzo;

? sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

? è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

? l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

? è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

? chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto odierno (8 Marzo 2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla ASL Teramo 800090147 ed anche al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

? in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

??? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 8 Marzo 2020 è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ???

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