Notaresco, vertenza Marziani: Comune condannato in appello

Notaresco. Con la sentenza pronunciata lo scorso 20 ottobre, la Corte di Appello di L’AquiIa, Sezione Lavoro e Previdenza composta dal Presidente, Ciro Marsella, Anna Maria Tracanna e dal consigliere relatore llaria Prozzo, ha accolto integralmente l’appello proposto dall’avvocato Francesco Antonini per conto di Sabatino Marziani, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 29.07.2021, condannando il Comune di Notaresco al pagamento di Marziani la somma di 17.199 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 04.10.2018, nonché al pagamento delle spese di lite relativo sia al primo che al secondo grado di giudizio.

In particolare, Sabatino Marziani, alle dipendenze del Comune di Notaresco con la
qualifica di funzionario dell’area vigilanza e mansioni di comandante della Polizia Municipale, aveva maturato 174 giorni di ferie e, non avendo potuto fruirne, aveva avanzato richiesta di pagamento della indennità sostitutiva.

II Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato che la cessazione del rapporto di lavoro fosse programmata —avendo richiesto il Comandante di Polizia Municipale il pensionamento per inidoneità – e, dall’altro, che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa unicamente da una inadeguata programmazione da parte del medesimo Comandante che, quale dirigente, avrebbe avuto piena autonomia nella gestione delle ferie.
Per contro la Corte di Appello di L’AquiIa con la richiamata sentenza, ha ritenuto di non condividere Ie motivazioni delI’organo di primo grado, in quanto in contrasto con i consolidati principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.

Infatti, da un lato, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, ii Comandante della Polizia Municipale cessava il rapporto di lavoro con il Comune di Notaresco per la sua inidoneità al lavoro, ossia per un evento che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza appellata, non gli ha consentito di programmare per tempo la fruizione delle ferie, circostanza da valutarsi normativamente come vicenda estintiva del rapporto di lavoro dovuta ad un evento indipendente dalla volontà del lavoratore con conseguente inapplicabilità del divieto di monetizzazione delle ferie; a cié si aggiunga che é risultato documentalmente provato che il mancato godimento delle ferie é dipeso anche da un’assenza per malattia del Comandante Marziani, essendo che Io stesso non ha potuto godere delle ferie per malattia e collocamento a riposo per inidoneità.

Inoltre la Corte di Appello di L’Aquila, ritenendo di doversi escludere che Marziani abbia avuto il potere di gestire in assoluta autonomia Ie proprie ferie, ha stabilito che é risultato, altresì, dimostrato che la fruizione delle ferie sia stata impedita dalle carenze di organico che vi sono state nel settore della Polizia Municipale quantomeno a partire dal 2012.

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