Giulianova, divieto di bivacco e vendita alcolici (di mattina) in stazione

Giulianova. Sino al 31 dicembre sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione, dalle ore 7 alle 11, di bevande alcoliche di qualunque gradazione di bevande alcoliche nella zona della stazione ferroviaria tra piazza Roma, la statale adriatica dall’incrocio con Via Matteotti a quello con Via Lepanto e nei relativi quartieri.

 

Sarà anche vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi gli spazi interni dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione. A questo divieto si accompagna anche quello, vigente sull’intero territorio comunale, di sporcare il suolo pubblico, di sdraiarsi o dormire sugli spazi pubblici, di utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o esercitare altre simili attività, e di adibire a giaciglio anche temporaneo aree pubbliche o private ma di uso pubblico, nonché di esercitare l’attività di parcheggiatori molestando o infastidendo i cittadini con richieste di denaro.

Sono questi i contenuti dell’ordinanza firmata dal commissario prefettizio Eugenio Soldà che, richiamando quella precedente del 27 giugno 2018, mira a contrastare gli episodi di abuso di bevande alcooliche, di insudiciamento delle aree pubbliche, i bivacchi e le molestie ai cittadini con richieste di denaro. Tutte azioni che, oltre a violare le più elementari regole di decoro, ingenerano senso di insicurezza nei cittadini e nei turisti, intimiditi da condotte spesso aggressive.
Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da specifica norma giuridica, l’inosservanza degli obblighi e divieti dell’ordinanza commissariale comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro.

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, numero 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo.

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