Coronavirus, Tortoreto: il sindaco apre il COC. Le raccomandazioni alla cittadinanza

Tortoreto. Il sindaco di Tortoreto, in adempimento al piano di protezione civile comunale, ha disposto l’apertura del COC (centro operativo comunale) per l’attuazione delle misure di contenimento per il diffondersi del contagio da Covid19.

 

Questo il numero di telefono: 0861.785346.

E in queste ore una delle priorità è rappresentata dalla necessità di veicolare la giuste informazioni. E le raccomandazioni contenute nell’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Per questo sono state diffuse le misure di restrizioni dell’ultimo decreto.

Cari concittadini, l’emergenza nazionale è tale da imporci di mutare radicalmente le nostre abitudini, al fine di ristabilire la salute del Popolo Italiano. Di seguito, indico le principali misure disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino al 3 Aprile, salvo ulteriori disposizioni, siamo tutti chiamati a ridurre al minimo il rischio del contagio da COVID-19: se ci atterremo alle prescrizioni, questo momento difficile per l’Italia passerà al più presto.

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

 

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE É VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Sono disposte altresì le seguenti misure:

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori, nonché all’interno

dei medesimi territori, salvo che per gli  spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o  situazioni di necessità ovvero

spostamenti per motivi di salute. É consentito il rientro presso  il

proprio domicilio, abitazione o residenza;

ai soggetti con sintomatologia da  infezione respiratoria e

febbre (maggiore di 37,5° C) é fortemente raccomandato di rimanere

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,

contattando il proprio medico curante;

divieto assoluto di mobilità dalla  propria abitazione o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero

risultati positivi al virus;

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,

grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di ballo, sale giochi,

sale scommesse e sale bingo, discoteche  e  locali  assimilati; nei

predetti luoghi è sospesa ogni attività;

sono sospese le attività scolastiche ed educative delle scuole di organi ordine e grado fino al 3 Aprile 2020;

l’apertura dei luoghi di culto é condizionata all’adozione di

misure organizzative tali da evitare  assembramenti di persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato 1 lettera

d); sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00

alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore, di predisporre le

condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1

lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di

violazione;

sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di

cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un

accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque

idonee a evitare assembramenti  di  persone, tenuto conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare  la

distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i

visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che

non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse le medie e

grandi strutture di vendita, nonché gli  esercizi commerciali

presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative

che  non  consentano il rispetto della   distanza  di  sicurezza

interpersonale di un metro di cui  all’allegato 1 lettera  d), le

richiamate strutture dovranno essere  chiuse.

? La chiusura di cui sopra non é

disposta per farmacie, parafarmacie

e punti vendita di generi

alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro  di

cui  all’allegato 1 lettera  d), con  sanzione  della sospensione

dell’attività in caso di violazione;

? sono sospese le attività di palestre,  centri sportivi,

piscine, centri natatori, centri benessere,  centri termali  (fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri

ricreativi;

??? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 9 Marzo 2020 è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ???

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