Giulianova, gestione rifiuti: il TAR respinge i ricorsi di Rieco e A. M. Consorzio contro Comune e ATI (Team-Diodoro)

tribunaleGiulianova. I ricorsi di Rieco e A. M. Consorzio Sociale contro ATI (Team e Diodoro Ecologica) e Comune Giulianova respinti dal TAR Abruzzo.

La Rieco chiedeva l’annullamento della determina del dirigente servizi alla città ed al territorio – ufficio servizi alla città ed al territorio del comune di giulianova – n. 343 del 30 maggio 2013, recante oggetto “gestione dei servizi di igiene urbana. procedura aperta – codice identificativo di gara cig 46909484bf. provvedimento di aggiudicazione definitiva” di cui la ricorrente ha avuto notizia a seguito della comunicazione del responsabile del procedimento effettuata con nota prot. 23627 del 5 giugno 2013.

Il Consorzio di Pineto, invece, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento della “gestione dei servizi di igiene urbana,” adottato con determinazione dirigenziale n. 343 del 30/05/2013.

Ricordando i fatti. Il Comune di Giulianova, con determinazione dirigenziale n. 343 del 30 maggio 2013, aggiudicava in via definitiva la gara di appalto, per la gestione quinquennale dei servizi di igiene urbana, a favore della costituenda ATI tra le società Te.Am. Teramo Ambiente Spa (mandataria) e Diodoro Ecologia srl (mandante). All’esito dell’esame delle offerte pervenute, la commissione formava la relativa graduatoria, ponendo al primo posto la predetta ATI aggiudicataria, al secondo il Consorzio AM, ed al terzo posto la società Rieco.

Quest’ultima ha proposto ricorso principale iscritto al RG 532/13, lamentando la mancata esclusione della prima e della seconda classificata, ed in subordine l’asserita sopravalutazione delle loro offerte; in ulteriore subordine ha dedotto vizi strumentali della gara, preordinati alla riedizione delle procedure. A fronte di tale impugnativa, la soc. Te.Am. Teramo Ambiente ha proposto ricorso incidentale, prospettando varie irregolarità dell’offerta Rieco, che a suo dire avrebbero dovuto postulare l’esclusione della ricorrente principale.

Con altro ricorso iscritto al n. 504/13, anche il Consorzio AM ha impugnato la procedura di gara in questione, deducendo censure mirate a disvelare l’illegittimità della mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria, la quale, anche in detto contenzioso, ha a sua volta risposto con altra impugnativa incidentale, prospettando ragioni escludenti dell’offerta proposta dalla ricorrente principale.

Il giudice Paolo Passoni ha respinto il ricorso introduttivo diretto della Rieco avverso l’ammissione di A.M. Consorzio sociale e ha dichiarato inammissibili le doglianze mirate a contestare le risultanze valutative che hanno determinato la graduazione al secondo posto di A.M. Consorzio Sociale e respinto le doglianze mirate ad ottenere la riedizione delle procedure di gara. Il giudice ha anche assorbito le doglianze mirate ad avversare l’ammissione e/o la graduazione al primo posto dell’ATI aggiudicataria (Team e Diodoro) e ha dichiara il non luogo a provvedere, per carenza di interesse,sul ricorso incidentale proposto dall’ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa.

Quanto al ricordo dell’A.M. Consorzio Sociale il giudice del Tar ha respinto il ricorso introduttivo diretto avverso l’ammissione dell’ATI aggiudicataria e ha dichiarato il non luogo a provvedere, per carenza di interesse, sul ricorso incidentale proposto dall’ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa.

Le spese saranno compensate ed è stato ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

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