Canzano, truffa del terremoto: cambia il reato. Processo dinanzi al tribunale collegiale

Dal tavolo del giudice monocratico il processo per la presenta truffa del terremoto a Canzano si sposta su quello del tribunale collegiale.

 

A stabilirlo un’ordinanza emessa questa mattina dal giudice Franco Tetto, davanti al quale era incardinato il procedimento, che nel giorno in cui era attesa la sentenza ha invece disposto una diversa qualificazione del reato, da quello di truffa a quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, rinviando il processo davanti al collegio, competente per il tipo di

reato.

 

 

Contestualmente il giudice ha già fissato la relativa udienza per il 1 dicembre. Non è escluso che in quell’occasione, se gli avvocati dovessero dare il consenso all’utilizzabilità degli atti, si possa comunque già andare a sentenza nel corso della stessa udienza.

 

 

A processo, per quella che la Procura di Teramo ha ritenuto come una vera e propria truffa, ci sono 11 persone tra legali rappresentanti, amministratori, direttori dei lavori e procuratori di società appaltatrici o sub appaltatrici e professionisti ai quali il pm Stefano Giovagnoni, a vario titolo ed in base alle diverse posizioni aveva contestato reati che andavano dalla truffa alla tentata truffa fino al falso.

 

 

Secondo l’accusa, infatti, strumentalizzando la normativa sul terremoto 2009, in alcuni casi gli imputati avrebbero presentato perizie asseverate che avrebbero attestato falsamente un nesso di causalità tra le lesioni e il sisma, per poter accedere ai relativi contributi.

 

 

Ma non solo. Perché in altri casi, secondo la Procura, da parte di alcune imprese sarebbero state prodotte certificazioni in cui si attestavano lavori superiori a quelli realmente realizzati, sempre per incassare così tutta una serie di somme non dovute.

 

 

Accuse che nella scorsa udienza avevano portato il pm titolare del fascicolo a chiedere condanne per quasi 8 anni complessivi a carico di 5 degli 11 imputati. Per gli altri sei era stata invece chiesta l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” o “perché il fatto non sussiste”.

 

 

 

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