Ricostruzione, cosa cambia con il Decreto Enti Locali

L’Aquila. “Con il via libera della Camera al Decreto Enti territoriali si è concluso con successo l’iter legislativo del provvedimento, che ora è legge, comprese le norme dell’art 11 sulla ricostruzione”.

Lo dichiara la senatrice PD Stefania Pezzopane.

“Abbiamo fatto un lavoro egregio. In generale il provvedimento contiene norme efficaci; una per tutte la possibilità di finanziare le seconde case, parti comuni, nei centri storici delle frazioni e del cratere. Un accento speciale lo voglio però dare a quei provvedimenti contenuti nel nuovo testo emendato, dell’articolo 11 sulla ricostruzione, finalizzati a dare più rigore ai procedimenti, ad assegnare precise responsabilità, a garantire più legalità. Le vicende scabrose anche di queste settimane hanno evidenziato dei punti scoperti da colmare.
Tutto il pacchetto ricostruzione che ho presentato sotto forma di emendamenti all’art. 11, ha l’obiettivo di garantire legalità e trasparenza e più barriere alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del cratere.

Cosa cambia con il decreto?- prosegue Pezzopane- Cambiano molte cose.

1) Gli amministratori di condominio, i rappresentanti dei consorzi, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell’art 358 del codice penale;
2) Le imprese e i professionisti coinvolti nella ricostruzione privata saranno obbligati a presentare l’autocertificazione antimafia e, se questa dovesse risultare mendace, i contratti saranno nulli e i contributi al privato verranno sospesi;
3) La certificazione antimafia continuerà ad essere obbligatoria per i soggetti pubblici, che dovranno richiederla alle prefetture. Inoltre, il privato deve garantire la regolarità formale dei contratti e deve trasmettere, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai Comuni, per i controlli, aggiuntivi a quelli delle prefetture.
4) I contratti stipulati tra privati devono contenere l’attestazione SOA e vengono previste sanzioni penali, tra cui la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi;
5) Sempre sul fronte della legalità e della trasparenza abbiamo previsto che ci siano norme più severe per i subappalti, con un limite del 30% come per gli appalti pubblici e inoltre il committente deve conoscere tutte le notizie sugli eventuali subappalti. Non si può più cedere il contratto per la ricostruzione nemmeno attraverso la cessione del ramo d’azienda;
6) E’ prevista la tracciabilità dei flussi finanziari e la Corte dei Conti effettua verifiche a campione anche attraverso la Guardia di Finanza;
7) Sono previste incompatibilità tra direttore dei lavori e imprese costruttrici che hanno avuto rapporti diretti, anche in subappalto, negli ultimi tre anni;
8) Disposizioni forti riguardano anche tutte le sanzioni e penali per gli inadempimenti e ritardi di imprese, professionisti, committenti e società fornitrici di servizio.

Ci sono altri aspetti positivi. Per la ricostruzione dei beni ecclesiastici la stazione appaltante sarà il Ministero dei Beni culturali, che può acquisire i progetti già redatti. È stata introdotta inoltre la possibilità di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari che vogliono ricostruire la propria abitazione con soldi propri.
Per il momento, e me ne rammarico, non è passata la norma sulle White List per le imprese, le mini gare per gli appalti privati e gli albi reputazionali per i professionisti, come ho proposto negli emendamenti che riprendevano di sana pianta il ddl 1960 a mia prima firma. È’ abbastanza paradossale che siamo noi a chiedere norme più stringenti e che a Roma, proprio al Ministero dell’Interno, non le reputino necessarie. Ma ci tornerò, alla ripresa dei lavori parlamentari, perché credo giusto provare a raggiungere il massimo livello di deterrenza per le infiltrazioni criminali e mafiose nella nostra già difficile ricostruzione. L’appello del Procuratore Antimafia Cardella va ascoltato”.

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