La sanzione disciplinare è nulla in difetto di contraddittorio: la sentenza nel mondo della scuola

Il Giudice del lavoro di Avezzano, Antonio Stanislao Fiduccia, ha pubblicato in questi giorni un importante sentenza con cui tratta diversi aspetti di rilevante interesse giuridico per il personale scolastico, annullando la sanzione del rimprovero scritto ad un addetto all’azienda agraria presso un Istituto Tecnico Agrario della capitale.

 

I legali del lavoratore, gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL Scuola, hanno presentato ricorso contestando sia il difetto di rappresentanza processuale dell’avvocato di libero foro (peraltro coniuge del dirigente scolastico e quindi in evidente conflitto di interessi) sia vizi procedurali sia gli addebiti nel merito. Quest’ultimi riferivano di inadempienze del rapporto di lavoro che il dirigente scolastico assume imputabili al ricorrente in concorso con altri dipendenti, facendo, in particolare, riferimento a presunte inottemperanze rispetto a direttive datoriali e al grave danno che la condotta censurata avrebbe arrecato al datore di lavoro, stigmatizzando tali comportamenti con invito “a cambiare atteggiamento”.

Ma la vicenda processuale, incardinata innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Avezzano,  assumeva da subito connotati paradossali. L’istituzione scolastica della capitale, infatti, nominava quale difensore dell’amministrazione un avvocato del libero foro. Il fatto veniva immediatamente eccepito dai difensori del ricorrente, tanto che il Giudice del lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, rilevava con apposita ordinanza il difetto di rappresentanza tecnica dell’Istituto Agrario Emilio Sereni, posto che, con specifico riguardo alle scuole, la normativa introdotta dal Regolamento sull’autonomia scolastica nulla ha modificato in tema di esclusività della rappresentanza dell’avvocatura per le istituzioni scolastiche, disponendo che “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di tutte le istituzioni scolastiche”.

Con la sentenza, il Giudice ha disatteso la difesa dell’amministrazione che eccepiva aver adottato un mero “rimprovero scritto”, come tale non rientrante tra le sanzioni tipiche regolate dal CCNL di comparto, accogliendo, viceversa, la tesi dei legali secondo cui, nonostante l’improprio riferimento al “richiamo scritto” contenuto nel provvedimento, quest’ultimo avesse natura di sanzione disciplinare qualificabile come “rimprovero scritto.

Pertanto, attesa la natura di sanzione disciplinare, assimilabile al rimprovero scritto, il Tribunale stabiliva che “devono ritenersi pienamente operanti le garanzie procedimentali ed, in particolare, quelle relative alla preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato nonché al diritto di quest’ultimo a presentare le proprie giustificazioni e ad essere sentito a difesa”, concludendo come, nel caso, sia pacifico che “tali garanzie del procedimento disciplinare siano state del tutto pretermesse dall’Istituto Agrario Emilio Sereni, con conseguente nullità della sanzione disciplinare irrogata”.

Il legale della CISL, Salvatore Braghini, oltre ad evidenziare “la gravità della costituzione in giudizio da parte dell’amministrazione scolastica mediante un avvocato di libero foro, e non in proprio ovvero mediante l’avvocatura distrettuale, sottolinea come la vicenda del lavoratore marsicano confermi ancora una volta che la figura del dirigente-sceriffo derivante dall’ampliamento dei poteri dirigenziali apportato dalla  riforma della c.d. “buona scuola” è una leggenda metropolitana, poiché, in ambito disciplinare, il potere sanzionatorio del dirigente scolastico non è affatto cresciuto rispetto alle previsioni contrattuali, ed anzi, l’ultimo CCNL di comparto dell’aprile 2018 ha rafforzato le tutele per il personale ATA mediante l’estensione dell’esperimento della procedura disciplinare anche al rimprovero verbale”.

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