San Giovanni Teatino, piscina comunale: il TAR respinge il ricorso di Sangiò Sambuceto Nuoto

San Giovanni Teatino. Il TAR sezione di Pescara, presieduto da Alberto Tramaglini (Consigliere Renata Emma Ianigro, Estensore Massimiliano Balloriani), nella camera di consiglio dello scorso 9 novembre, ha respinto il ricorso (n.307/2016) proposto dalla Sangiò Sambuceto Nuoto SSD arl contro il Comune di San Giovanni Teatino (rappresentato dall’avvocato Carlo Costantini) e la SGT Multiservizi srl (rappresentata dall’avvocato Luca Presutti).

 “La sentenza del Tar – dichiarano il Sindaco Luciano Marinucci e l’assessore allo sport Roberto Ferraioli – conferma la correttezza, senza alcuna forzatura, della nostra scelta. Rappresenta anche una risposta a chi ha ci ha criticato, anche pesantemente, perseguendo fini politici e personali piuttosto che il bene comune. L’attività della SGT Sport, in questi anni, dimostra che la piscina comunale può essere gestita in maniera efficiente. La qualità dei servizi, oggi più ampi e diversificati, è elevata ed è davvero fruibile nelle migliori condizioni da tutti gli utenti”.

 La Sangiò Sambuceto Nuoto, già concessionaria della gestione degli spazi d’acqua all’interno della piscina di proprietà del Comune, aveva chiesto l’annullamento della deliberazione n. 53 del 12 agosto 2016 con la quale il Consiglio comunale ha autorizzato il Sindaco e l’amministratore unico della società SGT Multiservizi (società partecipata al 100% dal Comune di San Giovanni Teatino) a costituire una Società Sportiva Dilettantistica, con capitale sociale di 10 mila euro posseduto al 100% dalle stessa società interamente pubblica SGT Multiservizi.

 Il TAR ha ritenuto infondate tutte e quattro le motivazioni del ricorso. “Come in altre circostanze – aggiunge Marinucci – abbiamo dovuto aspettare i tempi di una giustizia che, ancora una volta, ci dà ragione confermando la correttezza della nostra azione amministrativa che, lo ribadisco, è sempre state ed è ispirata al perseguimento del bene collettivo, tagliando sprechi e inefficienze”.

 In particolare “l’affidamento a una società in house totalitaria dell’Ente pubblico – scrive nella sentenza il TAR – realizza proprio una forma di gestione diretta al pari dell’uso di un proprio organo o servizio interno, poichè non vi è alcuna apertura al mercato nè la scelta del socio nè la scelta dell’affidatario”, quindi una gestione diretta da parte dell’Ente locale prevista dalla legge (art.2 L.R.A n,27 del 19.06.2012). Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, inoltre, ne consegue che la “gestione di un impianto sportivo attraverso la costituzione di una società in house direttamente partecipata” non viola la legge 244/2007, perchè “si tratta di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.

Impostazioni privacy