Chieti, Conad-Megalò condannato a reintegrare una lavoratrice fragile per il Covid-19

Chieti. Il Tribunale del Lavoro di Chieti ha annullato il licenziamento di una lavoratrice fragile e condannato la società che gestisce l’Ipermercato Conad di Megalò a reintegrarla immediatamente sul posto di lavoro.

La lavoratrice, affetta da una grave patologia autoimmune, a causa della normativa emanata dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, durante il periodo dello scorso lockdown è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per la sua condizione di fragilità, essendo maggiormente esposta al rischio di contagio derivante dalla sua immunodepressione.

Lo scorso mese di novembre, quando la lavoratrice era pronta a rientrare in servizio secondo il parere del medico competente, la società le ha dato il ben servito, comunicandole il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero per aver superato il tempo massimo di malattia che viene concesso normalmente a un dipendente per la conservazione del posto di lavoro.

La lavoratrice si è rivolta alla propria organizzazione sindacale UILTUCS Abruzzo e con il suo legale, avv. Massimiliano Matteucci, ha interessato del caso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti per chiedere l’annullato del licenziamento.

La difesa della lavoratrice ha fatto leva sul quadro normativo emergenziale emanato dal legislatore sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza a tutela dei lavoratori ed in particolare per quelle categorie di lavoratori con grave disabilità o in condizioni di fragilità, quindi maggiormente esposti al rischio di contagio, evidenziando come nel caso della lavoratrice licenziata non trovasse applicazione la normativa ordinaria che avrebbe legittimato il provvedimento espulsivo.

In sostanza la legislazione di emergenza, ed in particolare l’art. 26 del D.L. 18/2020, norma e tutela l’interesse collettivo ad evitare il diffondersi del contagio da Sars Cov 2 e nel contempo tutela i soggetti maggiormente esposti a tale rischio, come i soggetti fragili, garantendone l’assenza dal lavoro.

I lavoratori ricompresi dalle predette norme non versano quindi in un conclamato stato di malattia per il concetto classico della dottrina giuslavoristica, trattandosi di misure essenziali di prevenzione e come tali non possono essere computate ai fini del periodo di comporto.

«Del resto – evidenzia l’Avv. Massimiliano Matteucci – lo stesso legislatore in più occasioni nella sezione FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva chiarito che l’assenza dei lavoratori fragili non era da computare ai fini del comporto, fino al chiarimento definitivo intervenuto con il Decreto Legge 41/2021 convertito con la Legge n. 69/2021, con il quale il legislatore ha specificato che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori fragili non sono computabili ai fini del periodo di comporto a decorrere dal 17.03.2020».

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott.ssa Ilaria Prozzo nell’ordinanza ha accolto le difese della lavoratrice evidenziando comunque che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo del maggio 2021, la non computabilità nel periodo di comporto dei periodi di assenza dal servizio determinati da una condizione di rischio derivante da immunodepressione ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020 era già desumibile dal testo della norma nella versione originaria e ciò per il richiamo all’art. 87 comma 1 primo periodo, delle stesso decreto.
«L’unico senso del riferimento all’art. 87, comma 1, primo periodo, – scrive nell’ordinanza il giudice Prozzo- non può che essere quello di estendere la regola del non computabilità del comporto anche alle assenze di dipendenti pubblici e privati determinate da una condizione di rischio derivante da determinate patologie (…). L’art. 15 del decreto-legge n. 41/2021 e la legge di conversione n. 69/2021, dunque, non hanno fatto altro che prevedere espressamente ciò che poteva già ricavarsi da un’interpretazione della norma rispettosa dei principi costituzionali, primo fra tutti quello di uguaglianza».

«La pronuncia del Tribunale di Chieti, – sottolinea la responsabile dell’Ufficio Vertenze regionale della Uil Tucs Abruzzo, Lorella Perfetti – rappresenta un importante risultato raggiunto dalla nostra Organizzazione Sindacale, che chiarisce la questione di incertezza venutasi a determinare sulle assenze imposte dalla normativa di emergenza ai lavoratori c.d. fragili, i quali paradossalmente, in un contesto di blocco generale dei licenziamenti, si trovano a fronteggiare, come nel caso della lavoratrice nostra iscritta, le conseguenze nefaste di un licenziamento per superato periodo di comporto».

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